Affitti brevi 2024, novità fiscali per gli host: la guida

Affitti brevi 2024, novità fiscali per gli host: la guida

Affitti brevi 2024, novità fiscali per gli host: la guida

Redazione  |
giovedì 01 Agosto 2024

Le modifiche riguardano l’aliquota dell’imposta sostitutiva, dovuta da chi sceglie il regime della cedolare secca, e gli adempimenti a carico degli intermediari non residenti.

L’ultima legge di Bilancio ha introdotto importanti novità per gli affitti brevi nel 2024. Nel range rientrano quei contratti di locazione di immobili a uso abitativo che hanno una durata non superiore a 30 giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa.

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Le modifiche riguardano l’aliquota dell’imposta sostitutiva, dovuta da chi sceglie il regime della cedolare secca, e gli adempimenti a carico degli intermediari non residenti.

Affitti brevi: cosa cambia nel 2024

Ai redditi derivanti dai contratti di affitti brevi si applicano, su scelta del locatore, le disposizioni in materia di “cedolare secca sugli affitti”.

L’aliquota per la cedolare secca

Con l’entrata in vigore della legge di bilancio 2024, dal 1° gennaio 2024, in caso di opzione per l’imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca, si applica l’aliquota del 26%. Questa aliquota è ridotta al 21% per i redditi riferiti ai contratti di locazione breve stipulati per una sola unità immobiliare per ciascun periodo d’imposta, a scelta del contribuente. L’individuazione di tale unità immobiliare deve avvenire nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta interessato.

Gli intermediari residenti

I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare hanno obblighi di natura informativa tutte le volte che intervengono nella stipula di un contratto di affitti brevi. In sintesi, gli intermediari devono:

  • comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati dei contratti di locazione breve stipulati per il loro tramite;
  • operare, in qualità di sostituti d’imposta, una ritenuta del 21%, da effettuarsi a titolo d’acconto sull’ammontare dei canoni e corrispettivi, ed effettuare il relativo versamento;
  • rilasciare la certificazione (ai sensi del Dpr 322/1998 – articolo 4).

Per evitare ulteriori adempimenti a carico degli “intermediari” relativi ai contratti di affitti brevi, la legge di bilancio 2024 ha previsto che la ritenuta sia mantenuta nella misura del 21% e operata sempre a titolo d’acconto. Pertanto, il contribuente è tenuto, per ciascun periodo d’imposta, a determinare l’imposta dovuta. Verserà poi l’eventuale saldo, determinato previo scomputo delle ritenute d’acconto subite. I dati dell’imposta dovuta, delle ritenute subite e dell’imposta a saldo sono indicati nella dichiarazione dei redditi.

Come e quando si versa la ritenuta

La ritenuta deve essere versata con il modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata. L’intermediario può effettuare un unico versamento cumulativo relativo all’importo delle ritenute operate in ciascun mese. Con la risoluzione n. 88/E del 5 luglio 2017, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “1919” da utilizzare per il versamento. Il codice va riportato nella sezione “Erario” del modello F24, in corrispondenza della colonna “importi a debito versati” con l’indicazione nei campi “Rateazione/regione/prov/mese rif.” e “Anno di riferimento” del mese e dell’anno cui la ritenuta si riferisce, rispettivamente nei formati “00MM” e “AAAA”.

Intermediari non residenti

Le regole per i soggetti non residenti in materia di affitti brevi 2024 sono le seguenti:

  • i soggetti non residenti (residenti UE ed extra-UE), che hanno una stabile organizzazione in Italia, devono adempiere agli stessi obblighi di quelli residenti, attraverso tale stabile organizzazione;
  • i soggetti residenti in uno Stato membro dell’Unione europea, riconosciuti privi di una stabile organizzazione in Italia, possono adempiere direttamente agli obblighi o nominare, quale responsabile d’imposta, un rappresentante fiscale in Italia;
  • i soggetti residenti al di fuori dell’Unione europea, con una stabile organizzazione in uno Stato membro dell’Unione, assolvono agli adempimenti previsti tramite detta stabile organizzazione; in mancanza del riconoscimento di una stabile organizzazione nell’Unione europea, tali soggetti, in qualità di responsabili d’imposta, assolvono agli adempimenti nominando un rappresentante fiscale (individuandolo tra i soggetti indicati nell’articolo 23 del Dpr n. 600/1973).

LEGGI LA GUIDA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

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