Con l’aggiornamento della circolare n.285/2013, Bankitalia ha rimodulato le quote rosa. La disposizione prescrittiva riguarda tutti i gruppi bancari e gli istituti di credito non quotati
ROMA – A dieci anni dall’introduzione delle ormai note “quote rosa”, al fine di incentivare il processo di parità di genere nei consigli di amministrazione e negli organi dirigenziali delle aziende quotate e delle società a controllo pubblico, molto resta ancora da fare.
Oggi sembra essere intervenuta la Banca D’Italia che, aggiornando la circolare n. 285 /2013, che descrive il governo societario delle banche italiane e le modalità di vigilanza, introduce la prescrizione di una quota di genere minima pari al 33%, sia nei CdA che nei Collegi Sindacali. Ma vediamo la misura nel dettaglio, iniziando a capire il panorama generale entro cui si inserisce la disposizione.
La presenza femminile nei board del settore bancario, subisce forti oscillazioni in base alla dimensione della banca passando dal 37% per le banche quotate al 15% per le non quotate. Nelle società quotate solo il 2% delle donne negli organi amministrativi ricopre il ruolo di amministratore delegato, e questa percentuale scende all’1% nelle banche.
Il risultato? Gli incarichi di maggiore rilievo restano appannaggio prevalente degli uomini e alle donne vinee data solo la possibilità di osservare le posizioni più ambite. Il solito ascensore di vetro, possiamo vedere ed ambire al board ma mai arrivarci.
I dati, erogati dall’Osservatorio interistituzionale, parlano chiaro: negli organi di controllo bancari, la crescita della presenza femminile è correlata solo all’obbligo delle quote rosa e a fine 2019, solo il 18% delle cariche era loro riservato.
Il tema della parità di genere negli organi di governo e controllo, è stato e dovrà essere ulteriormente modificato anche in virtù degli Obiettivi della Strategia della Commissione Europea sulla parità di genere 2020-2025. Nonostante con la legge Golfo-Mosca, si sia cercato di incentivare le quote rosa, il risultato non è ancora adeguato. Per tale ragione, con la revisione del giugno 2021, la Banca d’Italia ha messo in discussioni alcune linee di indirizzo contenute Disposizioni di Vigilanza in materia di organizzazione e governo societario al fine di rendere più stringente l’obbligo di assicurare un’adeguata diversificazione all’interno degli organi collegiali, in termini di competenze, età, genere e provenienza geografica.
Le linee guida, per quanto concerne la composizione degli organi collegiali, prescrivono di porre particolare attenzione al numero dei consiglieri e la loro diversificazione in termini, di competenze, esperienze, età, genere, proiezione internazionale. Si invita dunque le banche ad adottare un regolamento interno per identificare le misure a loro congeniali al fine di perseguire l’integrazione della diversità.
Con particolare riguardo alla diversità di genere, negli organi con funzione di supervisione strategica e di controllo, il numero dei componenti del genere meno rappresentato deve essere pari almeno al 33% dei componenti dell’organo. Le Disposizioni sottolineano la buona prassi di diversificare i comitati per fare in modo che almeno un componente sia del genere meno rappresentato; che le cariche di presidente dell’organo con funzione di supervisione strategica come, ad esempio, presidente dell’organo con funzione di controllo, di amministratore delegato e di direttore generale non siano ricoperte da esponenti dello stesso genere; ed infine che nelle banche in cui sia adotta il modello monistico, la quota di genere sia rispettata anche con riguardo alla composizione del comitato per il controllo sulla gestione.
Anche al Comitato nomine, il quale svolge funzioni di supporto agli organi con di supervisione strategica e di gestione, sono state dettate delle linee guida che assicurano un adeguato grado di diversificazione nella composizione collettiva dell’organo. È stato fissato un obiettivo (target) in termini di quota di genere meno rappresentato, eventualmente superiore a quello previsto per legge, ed è stato incentivata la predisposizione di un piano per accrescere questa quota sino al target fissato.
Infine, sono stati circoscritti i termini e le modalità di azione. Le banche hanno fatto obbligo di adeguarsi alle modifiche apportate entro sei mesi dalla loro entrata in vigore. Ove l’adeguamento richieda modifiche statutarie, queste devono essere apportate, al più tardi, in occasione dell’assemblea chiamata ad approvare il bilancio 2021. L’adeguamento deve inoltre essere assicurato, per le banche di grandi dimensioni, entro il primo rinnovo integrale dell’organo, effettuato dopo il 1° gennaio 2022, e comunque entro il 30 giugno 2024. Per le banche di minori dimensioni o complessità operativa, l’adeguamento alla quota di genere è assicurato nella misura di almeno il 20% dei componenti dell’organo non oltre il primo rinnovo integrale dell’organo, effettuato dopo il 1° gennaio 2022, e comunque entro il 30 giugno 2024; per i rinnovi successivi, e comunque non oltre il 30 giugno 2027, anche a queste banche si applica la quota del 33%.