Inps: la misura ha una durata annuale. Destinata a nuclei con Isee non superiore ai 25mila euro, residenti in Italia. L’importo corrisposto varia a seconda del reddito ed in base al fatto che si tratti del primo figlio o meno
PALERMO – Con la circolare numero 85 dello scorso 7 giugno, l’Istituto nazionale di previdenza sociale ha fornito chiarimenti su requisiti, importi e modalità di accesso al cosiddetto “bonus bebè”.
La misura è stata estesa ai nati e adottati tra il primo gennaio e il primo dicembre dell’anno in corso, fino al compimento del primo anno di età o di ingresso nel nucleo familiare (mentre nel triennio 2015-2017 veniva assegnato per un periodo di tre anni).
La domanda di assegno può essere presentata dal genitore, anche affidatario, che risiede in Italia, convive con il minore ed è in possesso di un Isee in corso di validità non superiore a 25 mila euro: questi requisiti devono essere in atto al momento della presentazione e devono perdurare nel corso dell’anno di corresponsione del beneficio, pena il decadimento. Il beneficio decade anche quando l’adozione viene revocata, si verifica l’affidamento esclusivo del minore al genitore che non ha presentato la domanda o a persona diversa dal richiedente e quando si verifica la decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale.
La domanda di assegno deve essere presentata da uno dei genitori entro novanta giorni dalla nascita o dall’affidamento. Quando la richiesta viene accettata, la misura viene corrisposta a decorrere dal giorno di nascita o di ingresso nel nucleo familiare del minore. Se, invece, la richiesta viene presentata dopo i 90 giorni, il beneficio sarà corrisposto a partire dalla data di presentazione della domanda.
Nel caso in cui il figlio venga affidato temporaneamente a terzi, la domanda di assegno può essere presentata dall’affidatario.
L’assegno è concesso in relazione ad affidamenti temporanei disposti presso una famiglia oppure una persona singola. Se il genitore avente diritto è minorenne o incapace di agire per altri motivi, la domanda può essere presentata dal legale rappresentante in nome e per conto del genitore incapace, anche in questo caso i requisiti devono essere presenti in capo al genitore richiedente.
La domanda di assegno deve essere inoltrata in via telematica, una sola volta per ciascun figlio nato o adottato o in affidamento preadottivo. L’importo corrisposto varia in relazione all’Isee: nel caso in cui non sia superiore a settemila euro annui è pari a 160 euro al mese (1.920 euro annui), mentre scende a 80 euro al mese quando l’Isee è superiore a settemila euro ma al di sotto dei 25 mila euro (960 euro annui).
L’importo è aumentato del 20% quando il nascituro ha già almeno un altro fratello. La maggiorazione si applica anche ai parti gemellari e alle adozioni plurime, ma non per gli affidi temporanei o preadottivi. In questi casi, gli importi passano rispettivamente a 192 e 96 euro mensili, ovvero 2.304 e 1.152 euro annui.
L’Inps corrisponderà il beneficio in singole rate, direttamente al richiedente.
Il pagamento dell’assegno con la maggiorazione del 20% sarà subordinato alla verifica da parte dell’Istituto dell’autocertificazione, riguardante il “primo figlio”, mediante controlli nei propri archivi e presso gli uffici anagrafici. I limiti di spesa sono stati fissati in 204 milioni di euro per il 2019 e in 240 milioni di euro per il 2020.