Cartelle di pagamento, stop aggio di riscossione - QdS

Cartelle di pagamento, stop aggio di riscossione

Cartelle di pagamento, stop aggio di riscossione

martedì 25 Gennaio 2022

ROMA – L’Agenzia delle Entrate, con Provvedimento n. 14113/2022 del 17 Gennaio scorso, ha approvato il nuovo modello di cartella di pagamento che l’Agente della riscossione è tenuto ad utilizzare per le cartelle relative ai carichi affidatigli a decorrere dal 1° gennaio 2022.
Per le cartelle relative ai carichi affidati all’Agente della riscossione fino al 31 dicembre 2021, resta valido il precedente modello approvato il 14 luglio 2017.

L’aggiornamento del modello di cartella di pagamento si è reso necessario allo scopo di adeguarne il contenuto informativo a seguito della revisione della disciplina degli oneri di funzionamento del servizio nazionale di riscossione di cui all’art. 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

Infatti, a seguito delle modifiche apportate con la Legge di Bilancio per il 2022, è stato previsto che la copertura dei costi di gestione del servizio nazionale di riscossione viene assicurata mediante appositi stanziamenti di risorse a carico del bilancio dello Stato. In pratica, viene meno il vecchio “aggio esattoriale”.

Quindi, per effetto della nuova disciplina, viene abolita la quota di oneri di riscossione a carico del debitore nella misura fissa del 3% delle somme iscritte a ruolo, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella di pagamento, e del 6% delle somme iscritte a ruolo e dei relativi interessi di mora in caso di assolvimento del debito oltre il suindicato termine di legge.

Allo stesso modo, per le ipotesi di riscossione spontanea, effettuata ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, non è più dovuta, dal debitore, la quota pari all’uno per cento delle somme iscritte a ruolo.
A carico del debitore restano invece la quota a titolo di spese esecutive per le eventuali attività cautelari ed esecutive per il recupero delle somme insolute nonché la quota a titolo di spese di notifica della cartella di pagamento e degli eventuali ulteriori atti di riscossione.

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