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Congedo parentale, tutto quello che c’è da sapere

redazione

Congedo parentale, tutto quello che c’è da sapere

Maria Papotto  |
venerdì 13 Ottobre 2023

Astensione dal lavoro, tempistiche, indennità spettante, diritti e doveri dei neogenitori: una breve guida. Vale anche per madri e padri adottivi o affidatari: come verificare requisiti e fare domanda

ROMA – Le disposizioni normative in materia lavoro introdotte nella legge di Bilancio 2023 mirano sempre di più a migliorare la conciliazione tra le disposizioni dell’attività lavorativa e la vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza, al fine di conseguire la condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare.

Diritti dei papà

È previsto per il lavoratore padre la possibilità di astenersi dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa, dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi dalla data effettiva del parto. Per tutto il periodo di congedo di paternità obbligatorio, al lavoratore padre spetta un’indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione. Il lavoratore padre per usufruire di tale congedo deve comunicare in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende beneficiare del congedo, con un anticipo non inferiore a cinque giorni, ove possibile in relazione all’evento nascita e/o sulla base della data presunta del parto, sulla base della data presunta del parto, fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva. La forma scritta della comunicazione può essere sostituita dall’utilizzo, ove presente, del sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze.

A rafforzare tale diritto al congedo di paternità obbligatorio, il legislatore ha introdotto nel T.U. anche l’articolo 31-bis, nel quale è disposto che: “Il rifiuto, l’opposizione o l’ostacolo all’esercizio dei diritti di assenza dal lavoro di cui all’articolo 27-bis sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 516 a euro 2.582 e, ove rilevati nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere di cui all’articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o di analoghe certificazioni previste dalle regioni e dalle province autonome nei rispettivi ordinamenti, impediscono al datore di lavoro il conseguimento delle stesse certificazioni”.

Inoltre, il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio; in caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a venti giorni lavorativi, è fruibile dal padre anche durante il congedo di maternità della lavoratrice madre e si applica anche al padre adottivo o affidatario. Nello specifico, in caso di adozione nazionale, i periodi di astensione dal lavoro possono essere fruiti dopo l’ingresso in famiglia del minore ed entro i cinque mesi successivi. Nel caso di adozione internazionale, i predetti periodi possono essere fruiti dal padre anche prima dell’ingresso in Italia del minore, analogamente a quanto previsto per il congedo di maternità, durante il periodo di permanenza all’estero richiesto per l’incontro con il minore e gli adempimenti relativi alla procedura adottiva, purché l’Ente autorizzato che ha ricevuto l’incarico di curare la procedura di adozione certifichi la durata del periodo di permanenza all’estero del lavoratore padre.

Settore privato

L’attuale normativa rafforza il congedo parentale per i lavoratori dipendenti del settore privato. Nel dettaglio:
• Incremento del limite massimo dei periodi di congedo parentale indennizzati dei lavoratori dipendenti, portandolo da 6 mesi a 9 mesi totali.
• Incremento dell’arco temporale in cui è possibile fruire del congedo parentale indennizzato, portandolo dai 6 anni (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) agli attuali 12 anni di vita del figlio.
• Anche gli ulteriori periodi di congedo parentale del genitore con un reddito individuale inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria sono a oggi fruibili entro i 12 anni di vita del figlio (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) e non più solo entro gli 8 anni.

La retribuzione media globale giornaliera su cui parametrare il calcolo dell’indennità del congedo parentale è quella del congedo di maternità, comprensiva del rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e degli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati.

Quando usufruirne

In sintesi, i mesi di congedo indennizzabili sono i seguenti:
• alla madre, fino al dodicesimo anno di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore;
• al padre, fino al dodicesimo anno di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore;
• entrambi i genitori hanno diritto, in alternativa tra loro, anche a un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di 3 mesi, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi totali.
Restano immutati il totale dei mesi di congedo spettanti di entrambi i genitori:
• la madre può fruire di massimo 6 mesi di congedo parentale per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
• il padre può fruire di massimo 6 mesi (elevabili a 7 mesi nel caso in cui si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
• entrambi i genitori possono fruire complessivamente massimo di 10 mesi di congedo parentale (elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.

Indennità

Le recenti disposizioni normative prevedono l’elevazione dell’indennità di congedo parentale dal 30% all’80% della retribuzione per la durata massima di un mese di congedo e fino al sesto anno di vita del bambino. Tale congedo parentale all’80% è rivolto esclusivamente ai lavoratori dipendenti, sia del settore privato che del settore pubblico, che terminano il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2022. Il mese in congedo parentale all’80% è concesso solo per uno dei tre mesi spettanti a ogni singolo genitore, in modalità ripartita o da uno soltanto di essi, ma non può essere trasferito all’altro.

In sintesi:

  • i periodi di congedo parentale fruiti, a partire dal 1° gennaio 2023, da genitori lavoratori dipendenti in relazione ai figli di età inferiore a 6 anni o entro 6 anni dall’ingresso del minore in caso di affidamento/adozione – per i quali il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità sia terminato successivamente al 31 dicembre 2022 – sono indennizzati all’80% della retribuzione, fino al raggiungimento del limite di un mese;
  • i successivi periodi di congedo parentale, da fruire entro i 12 anni di età del figlio, sono indennizzati al 30% della retribuzione, fino al raggiungimento del limite di 9 mesi (comprensivo di un mese indennizzato all’80%);
  • i restanti periodi di congedo parentale, fino al limite di 10 o di 11 mesi (qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi), non sono indennizzati, salvo che il genitore interessato abbia un reddito individuale inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, in tale caso sono indennizzabili al 30% della retribuzione (cfr. l’art. 34, comma 3, del T.U.).

Domanda on line

La domanda telematica Inps non prevede l’indicazione di quale percentuale di indennità da applicare al periodo richiesto, pertanto si consiglia al lavoratore, in possesso dei requisiti, di presentare al proprio datore di lavoro, in aggiunta al riepilogo e la ricevuta della domanda Inps:
• Richiesta esplicita di applicazione della percentuale di indennizzo;
• Dichiarazione attraverso la quale si porti a conoscenza il datore di lavoro di eventuali periodi indennizzati all’80% fruiti dall’altro genitore o già indennizzati presso altri datori.

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