Corte costituzionale referendum al vaglio - QdS

Corte costituzionale referendum al vaglio

Corte costituzionale referendum al vaglio

martedì 30 Luglio 2024

Articoli 75, 116 e 117

E’ pienamente giustificata l’azione dei/delle cittadini/e e dei partiti politici che li rappresentano, per proporre un referendum popolare atto a “deliberare l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali”. Questo prevede l’articolo 75 della Costituzione, per il quale non è ammesso il referendum per leggi tributarie o di bilancio.

Cosicché, cinque Regioni si sono mobilitate per chiedere l’abrogazione della legge sull’autonomia differenziata, che noi abbiamo più volte chiamato “meritocratica”. Il referendum verrà portato dinnanzi alla Corte costituzionale, la quale deve valutarne l’ammissibilità ed è qui che da parte di molti giuristi sono sorti dubbi, che la stessa Corte eliminerà con la sua sentenza di ammissione o di non ammissione dello stesso referendum. Questo è l’iter dal quale non si può prescindere.

In che cosa consistono i dubbi dei molti costituzionalisti? Innanzitutto di valutare se questa legge ha una portata tributaria e di bilancio, nel qual caso il referendum non è ammesso ai sensi del richiamato articolo 75 della Costituzione. Perché questo dubbio? Perché la legge prevede il trasferimento di risorse unitamente al trasferimento di materie dallo Stato alle Regioni e quindi la scomposizione del bilancio dello Stato e la ricomposizione dei bilanci delle Regioni in conseguenza di questi trasferimenti.
Non sappiamo cosa valuteranno gli eminenti giudici costituzionali, ma certo dovranno risolvere la questione e dare risposta al quesito indicato.

Non basta, perché altri costituzionalisti hanno posto la questione del rispetto degli articoli 116 e 117 della Costituzione e cioè se essi sono in condizioni particolari di autonomia tali da potere assorbire eventualmente le ventitré materie previste dalla legge numero 86 del 2024. L’articolo 117 prevede quali siano le materie di esclusiva legislazione dello Stato; prevede anche quali siano le materie di legislazione concorrenti, che non vi elenchiamo perché sono scritte all’interno della già citata norma.
Tutte le materie non espressamente riservate alla legislazione dello Stato spettano alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano. Ricordiamo che la stessa legge sull’autonomia differenziata ha previsto che essa si applichi anche alle Regioni a statuto ordinario, la cui istituzione è stata realizzata con legge n. 281 del 1970.

Lo stesso articolo 117 prevede che lo Stato possa delegare alle Regioni diverse materie, elencate nella legge sull’autonomia differenziata che stiamo commentando. Dunque, dalle brevi note prima elencate, si deve attendere il responso della Corte costituzionale per sapere se il referendum potrà essere sottoposto agli/alle elettori/trici, oppure no. In caso positivo, esso sarà indetto secondo i termini di legge e risulterà valido se almeno il cinquanta per cento più uno degli aventi diritto al voto andrà ai seggi a votare. è facile prevedere che se il quorum verrà raggiunto, il responso maggioritario sarà negativo, ovviamente con un “No”.

Un breve richiamo nel merito della legge sull’autonomia differenziata, che noi abbiamo sempre denominato “meritocratica”. Perché? La risposta è nei fatti. Qui non si tratta di aumentare indiscriminatamente le risorse a questa o a quella Regione, bensì di trasferire le risorse attinenti alla materia richiesta e concessa attraverso un accordo fra Governo e Regione e, dunque, non c’è un aggravamento del bilancio dello Stato nel suo complesso, con la conseguenza che è del tutto ingiustificato l’allarme al riguardo.

In ogni caso, vi è una salvaguardia di ordine generale e cioè l’istituzione dei Lep (Livelli essenziali delle prestazioni), che devono essere uguali in tutto il Paese e al di sotto dei quali non può andare nessuna Regione. Si tratta di uno sbarramento tassativo che impedisce discrepanze e diseguaglianze.
Tutto ciò premesso, arriviamo al cuore della questione: se le Regioni sanno spendere meglio dello Stato le stesse risorse, perché non dovrebbe esserci il decentramento? Ai/lle cittadini/e la risposta.

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