Colpito da una sanzione amministrativa di 400 euro perché circolava, malgrado il divieto imposto dai DPCM
Colpito da una sanzione amministrativa di 400 euro perché circolava, malgrado il divieto imposto dai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM), E. I. ricorreva contro la sanzione. Il giudizio arrivava al Tar che rinviava alla Corte costituzionale i decreti-legge 23 febbraio 2020, n.6 e 25 marzo 2020, n.19, che attribuivano al Presidente del Consiglio il potere di emanare speciali decreti per fronteggiare l’emergenza Covid. Secondo il Tar i decreti legge avrebbero dotato il Presidente del Consiglio dei Ministri di veri e propri poteri legislativi, che però egli avrebbe esercitato con atti formalmente amministrativi, i DPCM appunto. I decreti legge avrebbero così violato gli articoli 76, 77 e 78 della Costituzione che dispongono che il Parlamento possa delegare il Governo a emanare atti con forza di legge ma mai atti amministrativi.
La Corte con la sentenza n. 198 del 2021 (consultabile all’indirizzo www.cortecostituzionale.it) limita il suo esame al decreto legge n.19, su cui si innesta il successivo DPCM 10 aprile 2020, i soli atti temporalmente applicabili al comportamento oggetto della sanzione contestata, e respingeva le questioni sollevate, “salvando” così il decreto legge. La Corte rilevava che le prescrizioni limitative di alcune libertà, quale quella di circolazione oggetto del caso di specie, erano già dettagliate nel decreto legge n. 19 (fonte “primaria”) emanato a seguito della dichiarazione dello “stato di emergenza” disciplinato dal “Codice della protezione civile” (decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1). Il decreto legge n. 19 non ha fatto che autorizzare il Presidente del Consiglio ad attuare con propri decreti le misure in esso già previste, adattandole di volta in volta all’evolversi della pandemia, e ha subordinato il potere conferito a rigide condizionalità. Così le misure restrittive devono essere temporanee; il Presidente del Consiglio deve tenere informate le Camere delle misure adottate; i DPCM sono pubblicati in G.U. e le misure sono ricorribili davanti al giudice; la messa in atto della disciplina “primaria” è supportata, per i profili tecnico-scientifici, da un apposito Comitato ed infine, ma soprattutto, le misure di contenimento pandemico che il Presidente riterrà di adottare dovranno rispettare “i principi di adeguatezza e proporzionalità”. La presenza di paletti così stringenti è incompatibile, ritiene la Corte, con l’attribuzione al Presidente del Consiglio di una potestà legislativa e depone invece a favore della qualificazione della potestà come amministrativa.
Non essendovi stato quindi alcun conferimento di potestà legislativa, ma solo un’autorizzazione a dare esecuzione a misure già individuate con precisione in un atto con “forza di legge” non vi è stata alcuna violazione degli artt. 76, 77 e 78 Cost. e il decreto- legge n. 19 rimane in vigore… come la sanzione di 400 euro inflitta a E.I.!
Giovanni Cattarino
già Consigliere della Corte costituzionale e Capo Ufficio Stampa