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Fase 2, ecco le Faq, cosa si può fare e cosa invece no, da lunedì

redazione web

Fase 2, ecco le Faq, cosa si può fare e cosa invece no, da lunedì

sabato 02 Maggio 2020

Le risposte in questo elenco di domande frequenti. I congiunti comprendono conviventi e legami stabili. Ma anche parenti fino al sesto grado e affini fino al quarto grado. E amici. Le passeggiate e l'acquisto di beni non alimentari. I parchi e i cimiteri. L'attività motoria. La bicicletta il mezzo preferito

Posso spostarmi per far visita a qualcuno? Sono
consentiti gli spostamenti per incontrare esclusivamente i propri
congiunti, che devono considerarsi tra gli spostamenti giustificati per
necessità. E’ comunque fortemente raccomandato limitare al massimo gli
incontri con persone non conviventi, poiché questo aumenta il rischio di
contagio. In occasione di questi incontri devono essere rispettati: il
divieto di assembramento, il distanziamento interpersonale di almeno un
metro e l’obbligo di usare le mascherine per la protezione delle vie
respiratorie.

Chi sono i congiunti con cui è consentito incontrarsi? L’ambito cui può riferirsi la dizione ‘congiunti’ può indirettamente ricavarsi, sistematicamente, dalle norme sulla parentela e affinità, nonché dalla giurisprudenza in tema di responsabilità civile. Alla luce di questi riferimenti, deve ritenersi che i “congiunti” cui fa riferimento il Dpcm ricomprendano: i coniugi, i partner conviventi, i partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, nonché i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge).

Il viceministro della Sanità Pierpaolo Sileri ha confermato che gli amici sono da considerare tra i congiunti, raccomandando ovviamente buon senso.

Si può uscire per fare una passeggiata? Si può
uscire dal proprio domicilio solo per andare al lavoro, per motivi di
salute, per necessità (il decreto include in tale ipotesi quella di
visita ai congiunti), o per svolgere attività sportiva o motoria
all’aperto. Pertanto, le passeggiate sono ammesse solo se strettamente
necessarie a realizzare uno spostamento giustificato da uno dei motivi
appena indicati. Ad esempio, è giustificato da ragioni di necessità
spostarsi per fare la spesa, per acquistare giornali, per andare in
farmacia, o comunque per acquistare beni necessari per la vita
quotidiana, ovvero per recarsi presso uno qualsiasi degli esercizi
commerciali aperti. Inoltre, è giustificata ogni uscita dal domicilio
per l’attività sportiva o motoria all’aperto. Resta inteso che la
giustificazione di tutti gli spostamenti ammessi, in caso di eventuali
controlli, può essere fornita nelle forme e con le modalità consentite.

La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche
esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini
o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata. In ogni caso,
tutti gli spostamenti sono soggetti al divieto generale di
assembramento, e quindi all’obbligo di rispettare la distanza di
sicurezza minima di un metro fra le persone. Ci sono limitazioni negli
spostamenti per chi ha sintomi da infezione respiratoria e febbre
superiore a 37,5°? I soggetti con sintomatologia da infezione
respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il
proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando
il proprio medico curante.

Si può uscire per acquistare beni diversi da quelli alimentari?
Sì, ma solo per acquistare prodotti rientranti nelle categorie di
generi di cui è ammessa la vendita, espressamente previste dal Dpcm 26
aprile 2020, la cui lista è disponibile a questo link (allegato 1 e allegato 2).

Chi si trova fuori dal proprio domicilio, abitazione o residenza potrà rientrarvi?
Sì. Il decreto prevede che sia in ogni caso consentito il rientro
presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, anche se comporta
uno spostamento tra regioni diverse.

Una volta che si sia fatto rientro presso il domicilio/abitazione/residenza, come consentito dal dPCM 26 aprile 2020, è possibile spostarsi nuovamente al di fuori della Regione di domicilio/abitazione/residenza raggiunta?
Il Dpcm del 26 aprile 2020 consente lo spostamento fra Regioni diverse
esclusivamente nei casi in cui ricorrano: comprovate esigenze lavorative
o assoluta urgenza o motivi di salute. Pertanto, una volta che si sia
fatto rientro presso il proprio domicilio/abitazione/residenza anche
provenendo da un’altra Regione (come consentito a partire dal 4 maggio
2020), non saranno più consentiti spostamenti al di fuori dei confini
della Regione in cui ci si trova, qualora non ricorra uno dei motivi
legittimi di spostamento più sopra indicati.

Ho un figlio minorenne, posso accompagnarlo in un parco, una villa o un giardino pubblico?
Sì. L’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici
è consentito, condizionato però al rigoroso rispetto del divieto di
ogni forma di assembramento nonché della distanza di sicurezza
interpersonale di un metro. Non possono essere utilizzate le aree
attrezzate per il gioco dei bambini che, ai sensi del nuovo d.P.C.M.,
restano chiuse. Il sindaco può disporre la temporanea chiusura di
specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il
rispetto di quanto previsto.

È consentito fare attività motoria o sportiva? L’attività sportiva e motoria all’aperto è consentita solo se è svolta individualmente, a meno che non si tratti di persone conviventi. A partire dal 4 maggio l’attività sportiva e motoria all’aperto sarà consentita non più solo in prossimità della propria abitazione. Sarà possibile la presenza di un accompagnatore per i minori o per le persone non completamente autosufficienti. È obbligatorio rispettare la distanza interpersonale di almeno due metri, se si tratta di attività sportiva, e di un metro, se si tratta di semplice attività motoria. In ogni caso sono vietati gli assembramenti. Al fine di svolgere l’attività motoria o sportiva di cui sopra, è consentito anche spostarsi con mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo individuato per svolgere tali attività. Non è consentito svolgere attività motoria o sportiva fuori dalla propria Regione.

Posso utilizzare la bicicletta? L’uso della
bicicletta è consentito per raggiungere la sede di lavoro, il luogo di
residenza o i negozi che proseguono l’attività di vendita. È inoltre
consentito utilizzare la bicicletta per svolgere attività motoria
all’aperto. In ogni circostanza deve comunque essere osservata la
prescritta distanza di sicurezza interpersonale.

Posso andare al cimitero per omaggiare un caro defunto, anche al di fuori delle cerimonie funebri?
Sì, è consentito spostarsi nell’ambito della propria regione per far
visita nei cimiteri ai defunti, sempre nel rispetto della distanza di
sicurezza interpersonale di almeno un metro e del divieto di
assembramento. Come per i parchi, anche nei cimiteri deve sempre essere
rispettato il divieto di assembramento e, ove non fosse possibile
evitare tali assembramenti, il Sindaco può disporne la temporanea
chiusura. Per le regole relative alle cerimonie funebri, anche
all’interno dei cimiteri, si veda l’apposita faq. Quali sono le regole
per gli spostamenti da e per l’estero? Per le informazioni relative agli
spostamenti da e per l’estero, si consiglia di consultare il sito del
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Quali sono le regole per gli spostamenti da e per l’estero? Per
le informazioni relative agli spostamenti da e per l’estero, si
consiglia di consultare il sito del Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale.

Sul sito del governo il TESTO INTEGRALE

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