Dal ministero del Lavoro e dal Mef arriva il decreto finalizzato ad innalzare il livello del capitale umano. A beneficiarne saranno le imprese che hanno stipulato accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro
PALERMO – Ammontano complessivamente a 430 milioni di euro le risorse stanziate dal Fondo nuove competenze per il 2020, più ulteriori 300 milioni di euro stanziati per il 2021. Il ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il ministro dell’Economia e delle finanze hanno decretato destinatari, requisiti e modalità di accesso alle somme stanziate al fine di innalzare il livello del capitale umano nel mercato del lavoro.
In particolare, le suddette risorse stanziate intendono offrire ai lavoratori l’opportunità di acquisire nuove e maggiori competenze e permette di dotarsi degli strumenti utili per adattarsi alle nuove condizioni del mercato del lavoro, al contempo sostenendole imprese nel processo di adeguamento ai nuovi modelli organizzativi e produttivi determinati dall’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Possono avvalersi degli interventi tutti i datori di lavoro del settore privato che hanno stipulato accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro, stabilendo che parte di questo sia finalizzato alla realizzazione di appositi percorsi di sviluppo delle competenze del lavoratore.
Gli accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro devono essere stati sottoscritti entro il 31 dicembre 2020 e devono prevedere progetti formativi, il numero di lavoratori coinvolti nell’intervento e il numero di ore dell’orario di lavoro da destinare a percorsi per lo sviluppo delle competenze. Nei casi in cui sia l’impresa a farsi carico dell’erogazione della formazione, deve dimostrare il possesso dei requisiti tecnici, fisici e professionali di capacità formativa per lo svolgimento del progetto stesso.
È pari a 250 il limite massimo delle ore da destinare allo sviluppo delle competenze per lavoratore: nel dettaglio, questo periodo si deve concludere entro novanta giorni dalla data di approvazione della domanda da parte di Anpal (Agenzia nazionale politiche attive lavoro).
Gli accordi collettivi devono individuare i fabbisogni del datore di lavoro in termini di nuove o maggiori competenze, in ragione dell’introduzione di innovazioni organizzative e tecnologiche in risposta alle mutate esigenze produttive dell’impresa e del relativo adeguamento necessario per qualificare e riqualificare il lavoratore in relazione ai fabbisogni individuati.
I datori di lavoro che intendono presentare richiesta, devono allegare il progetto per lo sviluppo delle competenze contenente l’individuazione degli obiettivi di apprendimento in termini di competenze, dei soggetti destinatari, del soggetto erogatore, degli oneri, della modalità di svolgimento del percorso di apprendimento e della relativa durata.
Sono ammessi come soggetti erogatori dei percorsi formativi tutti gli enti accreditati a livello nazionale e regionale, ovvero tutti quei soggetti che per statuto o istituzionalmente svolgono attività di formazione (comprese le università statali e non statali legalmente riconosciute, i centri per l’istruzione per adulti, i centri di ricerca accreditati dal ministero dell’Istruzione).
L’Anpal determina l’importo massimo riconoscibile al datore di lavoro, distinto tra il costo delle ore di formazione e i relativi contributi previdenziali e assistenziali. L’erogazione del contributo avviene tramite Inps.