Imprese, un freno al cumulo di finanziamenti - QdS

Imprese, un freno al cumulo di finanziamenti

Imprese, un freno al cumulo di finanziamenti

giovedì 14 Settembre 2023

Pubblicata una circolare per due misure, finanziate col Po Fesr, relative a ristrutturazione aziendale e aiuti in “De minimis”. L’assessorato alle Attività produttive pone una serie di paletti

PALERMO – Un limite alle imprese in Sicilia che tentano di fare incetta di finanziamenti pubblici. Il dipartimento regionale delle Attività produttive ha pubblicato una circolare esplicativa inerente la cumulabilità degli aiuti, a firma del dirigente del servizio 3/S, Giuseppe Giudice, e del dirigente generale Carmelo Frittitta.

Nello specifico, il documento richiama il Po Fesr Sicilia 2014/2020, azione 3.1.1_03, che fornisce agevolazioni per processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale, e azione 3.5.1_02, che fornisce aiuti alle imprese in fase di avviamento in “de minimis”. Entrambi gli avvisi dispongono all’articolo 3.6 che “il contributo non è cumulabile con altri finanziamenti pubblici, nazionali, regionali o comunitari, per le stesse spese ammissibili”. Si va a configurare però la necessità di valutare la cumulabilità delle agevolazioni relative alle misure di sostegno in questione alla luce di un eventuale utilizzo da parte dei soggetti beneficiari di misure di sostegno che prevedano la concessione di garanzie pubbliche per l’accesso al credito ordinario, come nel caso del Fondo Centrale di Garanzia, o altri strumenti che rientrano nella categoria dei cosiddetti “aiuti trasparenti”, definiti in tal modo quando il beneficiario non è un’impresa in difficoltà e l’equivalente sovvenzione al lordo è stata calcolata sulla base dei tassi di interesse praticati sul mercato al momento della concessione.

I limiti rispetto alla possibile cumulabilità sono già stati imposti nel regolamento Ue numero 1407/2013 che dispone, all’articolo 5, che “gli aiuti de minimis concessi a norma del presente regolamento possono essere cumulati con gli aiuti de minimis concessi a norma del regolamento Ue n. 360/2012 della Commissione a concorrenza del massimale previsto in tale regolamento. Essi possono essere cumulati con aiuti de-minimis concessi a norma di altri regolamenti de-minimis a condizione che non superino il massimale”. Ancora, gli aiuti de-minimis non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento, se tale cumulo comporta il superamento dell’importo di aiuto più elevato fissato per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Quindi, quando la garanzia pubblica richiesta dal soggetto beneficiario avesse ad oggetto costi ammissibili coincidenti con quelli oggetto del programma di investimenti agevolato, a valere sulle misure di sostegno in questione, il cumulo tra le agevolazioni non è consentito.

Nel caso in cui la garanzia pubblica ottenuta dal soggetto beneficiario non fosse stata utilizzata per specifici costi ammissibili individuabili o quando la stessa garanzia fosse stata richiesta ed ottenuta a fronte di costi di investimento diversi da quelli oggetto del programma di investimento agevolato sulle misure di sostegno in questione, il cumulo tra le agevolazioni è consentito. Restano sempre ferme le soglie massime di cumulabilità per “impresa unica” per il beneficiario in regime di de minimis, come indicato all’articolo 3 del regolamento omonimo.

Ai sensi di questo regolamento, infatti, più imprese sono considerate “impresa unica” quando un’impresa detenga la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa; potendo, in tal modo, nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa. Tale controllo può avvenire in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima, o, ancora, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa.

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