La maggiorazione è riconosciuta a tutti i nuclei familiari che percepiscono , ai livelli reddituali e alla composizione del reddito complessivo del nucleo stesso, un importo di ANF superiore a zero
L’INPS, con la circolare n. 882
del 20 giugno 2021 ha illustrato l’art
5 del decreto legge 8 giugno 2021 che istituisce le maggiorazioni dell’ANF dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, il
quale articolo prevede chi ha diritto a tali maggiorazioni, la loro compatibilità
con altri benefici e come richiedere gli
stessi.
QSoggetti che hanno diritto alle maggiorazioni
Agli aventi diritto delle maggiorazioni in esame, con riferimento agli importi mensili in vigore superiori a zero e
percepiti dagli stessi, è riconosciuta una
maggiorazione di 37,5 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a due
figli, e di 55 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre
figli.
L’assegno di cui trattasi è corrisposto alle seguenti categorie: lavoratori dipendenti, lavoratori iscritti alla Gestione separata, lavoratori agricoli, lavoratori domestici e domestici somministrati, lavoratori di ditte cessate, fallite e inadempienti, lavoratori in aspettativa sindacale, lavoratori marittimi sbarcati, soggetti titolari di prestazioni sostitutive della retribuzione, quali i titolari di NASpI o di disoccupazione agricola, lavoratori titolari di trattamenti di integrazione salariale, lavoratori assistiti da assicurazione TBC e ai soggetti titolari di prestazioni pensionistiche da lavoro dipendente.
La maggiorazione introdotta dal decreto-legge qui citato è riconosciuta a tutti i nuclei familiari che percepiscono, sulla base delle disposizioni vigenti in relazione alla composizione e alla numerosità del nucleo familiare, ai livelli reddituali e alla composizione del reddito complessivo del nucleo stesso, un importo di ANF superiore a zero.
In particolare, per i nuclei familiari citati sopra la maggiorazione in parola è riconosciuta anche in presenza di figli maggiorenni inabili a proficuo lavoro oltre che di figli con età compresa tra i 18 e i 21 anni se studenti o apprendisti e appartenenti a nuclei numerosi secondo il numero dei figli e la situazione reddituale del nucleo stesso.
Compatibilità con gli altri benefici, ecco quali sono
L’arti-
4 del decreto-legge 79/2021, disciplinando il regime delle compatibilità
dell’Assegno temporaneo con altre prestazioni, dispone che lo stesso non è
compatibile con l’assegno per il nucleo familiare. è incompatibile con l’Assegno temporaneo
Pertanto,
per i lavoratori dipendenti/assimilati e per i nuclei familiari a essi
riferibili, trovano applicazione le disposizioni in materia di riconoscimento
dell’assegno per il nucleo familiare, anche nei casi in cui la titolarità del
diritto all’ANF sia riconosciuta a soggetti diversi dal lavoratore
dipendente/assimilato, come ad esempio nel caso del genitore separato/naturale
che beneficia degli ANF sulla posizione tutelata dell’altro genitore lavoratore
dipendente/assimilato, al quale viene riconosciuta anche la maggiorazione di
cui qui si dice.
Analogamente,
laddove nel nucleo familiare ai fini ANF siano stati già compresi componenti
minori per i quali il riconoscimento della condizione “a carico” sia riferibile
a diversi soggetti, si continueranno a riconoscere i trattamenti di famiglia di
cui trattasi agli attuali beneficiari con le maggiorazioni di cui si è appena
detto fino al 31 dicembre 2021. Questo è il caso, ad esempio, dei nuclei in cui
il nipote minore sia a carico dell’ascendente; per tali minori non può essere
presentata domanda di Assegno temporaneo da parte dei genitori, considerata l’incompatibilità
tra le due misure.
Non
vi è invece alcuna incompatibilità con l’Assegno temporaneo ai figli minori per
i soggetti destinatari della prestazione degli assegni familiari spettanti ai
coltivatori diretti, coloni e mezzadri, i piccoli coltivatori diretti, i
pensionati di tali Gestioni e i pensionati delle Gestioni speciali lavoratori
autonomi; pertanto tali soggetti possono fruire, fino al 31 dicembre 2021, contemporaneamente della prestazione
familiare e dell’Assegno temporaneo.
Le maggiorazioni, ecco come richiederle
Per tutti i lavoratori che hanno diritto
all’assegno per il nucleo familiare restano valide le vigenti modalità di
presentazione della domanda e le relative modalità operative.
L’utente potrà prendere visione dell’esito
della domanda presentata accedendo con le proprie credenziali alla specifica
sezione “Consultazione domanda”,
disponibile nell’area riservata.
Gli importi calcolati dall’Istituto saranno messi a disposizione del datore di lavoro, che ne prende visione nel Cassetto previdenziale aziendale, con la specifica indicazione del codice fiscale del lavoratore ed eventualmente di quello del richiedente, qualora i due soggetti non coincidano (ad esempio nel caso di madre separata senza posizione tutelata, che chiede la prestazione sulla posizione lavorativa dell’altro genitore).
Sulla base degli importi teoricamente spettanti, così come individuati dall’Istituto, il datore di lavoro dovrà calcolare l’importo effettivamente dovuto al richiedente, in relazione alla tipologia di contratto sottoscritto e alla presenza/assenza del lavoratore nel periodo di riferimento. La somma corrisposta mensilmente non potrà comunque eccedere quella mensile indicata dall’Istituto. Il datore di lavoro erogherà gli importi per la prestazione familiare con le consuete modalità, unitamente alla retribuzione mensile, e provvederà al relativo conguaglio con le denunce mensili;
- per i lavoratori dipendenti del settore privato agricolo la
domanda di assegno per il nucleo familiare da parte dei lavoratori
agricoli a tempo indeterminato (OTI) continuerà ad essere presentata al
datore di lavoro con il modello “ANF/DIP” (cod. SR16) cartaceo, come
attualmente previsto, e sarà cura del datore di lavoro applicare le
maggiorazioni previste dall’articolo 5 del decreto-legge n. 79/2021; - per i lavoratori a cui l’assegno per il nucleo familiare è
corrisposto dall’INPS con pagamento diretto, restano valide le
disposizioni attuali in merito alla presentazione telematica della domanda
attraverso la specifica procedura web per Gestione previdenziale. Gli
importi corrisposti saranno comprensivi delle maggiorazioni per i nuclei
con figli previste dall’articolo 5 del decreto-legge n. 79/2021; - per i lavoratori titolari di prestazioni sostitutive della
retribuzione derivanti da sospensione o riduzione dell’attività lavorativa
o per i percettori di indennità specifiche per settori produttivi – quali
cassa integrazione salariale ordinaria (CIGO), straordinaria (CIGS) e in
deroga (CIGD), assegno ordinario (ASO), cassa integrazione salariale
operai agricoli (CISOA), indennità di mancato avviamento al lavoro (IMA) –
continuano a trovare applicazione le disposizioni normative e procedurali
introdotte per le domande di “ANF DIP” dei lavoratori dipendenti,
necessarie per la definizione del diritto e della misura della
prestazione, così come indicato con il messaggio n. 833/2021. Gli importi
di ANF corrisposti saranno comprensivi delle maggiorazioni di cui
all’articolo 5 del decreto-legge n. 79/2021; - per i pensionati delle gestioni interessate che percepiscono
l’assegno al nucleo familiare le maggiorazioni previste dall’articolo 5
del decreto-legge n. 79/2021, se spettanti, verranno attribuite d’ufficio.
Al fine di conguagliare gli ANF
anticipati ai lavoratori, i datori di lavoro dovranno compilare l’elemento già
in uso <InfoAggCausaliContrib>, valorizzando
nell’elemento <CodiceCausale> uno dei seguenti valori:
- 0035 – ANF assegni correnti;
- L036 – Recupero assegni nucleo familiare arretrati;
- H301 – Assegni nucleo familiare ai lavoratori assistiti per Tbc;
- F101 – Restituz. Assegni nucleo famil.(lav.assist.per TBC)
- F110 – Restituz. Assegni nucleo famil. Indebiti
- 0036 – di nuova istituzione, avente il significato di –
Maggiorazione ANF assegni correnti; - L035 – di nuova istituzione, avente il significato di – Recupero
maggiorazioni ANF arretrati; - F111– di nuova istituzione, avente il significato di –
Restituzione ANF Maggiorazioni Indebite.
Nell’elemento <IdentiMotivoUtilizzoCausale>
dovrà essere indicato il codice fiscale del soggetto richiedente la prestazione
ANF, non necessariamente coincidente con il codice fiscale del lavoratore;
nell’elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere inserito il
periodo a cui si riferisce il conguaglio ANF; nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif>
dovrà essere indicato l’importo del conguaglio del periodo a cui si riferisce.
Trattandosi di un elemento ricorsivo sarà possibile indicare, nello stesso flusso Uniemens, più di un conguaglio.
Salvatore Freni