NASpI 2024: come presentare la domanda di disoccupazione

GUIDA | NASpI 2024: come presentare la domanda di disoccupazione

GUIDA | NASpI 2024: come presentare la domanda di disoccupazione

Marika Contarino  |
sabato 13 Gennaio 2024

Diverse le categorie di lavoratori che possono accedere al trattamento.

La NASpI, acronimo di Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego, è l’indennità di disoccupazione che l’Inps eroga mensilmente ai lavoratori che perdono involontariamente il loro impiego.

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La domanda può essere presentata da tutti i lavoratori dipendenti che hanno perso involontariamente il lavoro e che risultano in possesso di determinati requisiti. Tra le persone che ne hanno diritto, troviamo anche:

  • gli apprendisti;
  • i soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative;
  • il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
  • i dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.

Le ultime modifiche in merito ai possibili di beneficiari sono quelle previste dalla legge di Bilancio 2022, che ha previsto l’ampliamento delle categorie di lavoratori che possono ottenere l’indennità. Infatti, come previsto al comma 221, lettera a) dell’articolo 1 della legge n. 234/2021, dal 2022 la NASpI spetta anche agli operai agricoli a tempo indeterminato delle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci (legge n. 240/1984, comma 221, lett. a)).

Quest’anno ci ha riservato, però, ulteriori novità: il trattamento, infatti, da gennaio 2024 spetterà anche ai giornalisti che, dopo la riforma dell’INPGI, passano alla gestione INPS, come sottolineato nel messaggio dell’Istituto n. 4579/2023.

Vediamo insieme come funziona la NASpI 2024, quali sono i requisiti e i documenti da presentare.

NASpI 2024: requisiti

I lavoratori che intendono fare domanda devono rispettare innanzitutto i seguenti requisiti:

  • essere in uno stato di disoccupazione involontario (articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni);
  • rientrare nel requisito contributivo, per cui il lavoratore deve poter far valere, nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione.

A perfezionare il requisito contributivo, si considerano utili i contributi previdenziali, quelli figurativi accreditati per maternità obbligatoria, i periodi di lavoro all’estero e i periodi di astensione dal lavoro per malattia dei figli fino agli otto anni.

Se si hanno i requisiti indicati, l’accesso alla NASpI 2024 è consentito anche nei seguenti casi:

  • dimissioni per giusta causa, qualora le dimissioni non siano riconducibili alla libera scelta del lavoratore ma siano indotte da comportamenti altrui che implicano la condizione di improseguibilità del rapporto di lavoro;
  • dimissioni intervenute durante il periodo tutelato di maternità, ossia a partire da 300 giorni prima della data presunta del parto e fino al compimento del primo anno di vita del bambino;
  • dimissioni volontarie dopo aver usufruito del congedo di paternità obbligatorio entro un anno dalla nascita del figlio o della figlia;
  • risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, purché sia intervenuta nell’ambito della procedura di conciliazione presso la direzione territoriale del lavoro (secondo le modalità di cui all’articolo 7, legge n. 604/1996 come sostituito dall’articolo 1, comma 40 della legge 92/2012);
  • risoluzione consensuale a seguito del rifiuto del lavoratore di trasferirsi presso altra sede della stessa azienda distante più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile con i mezzi pubblici in 80 minuti o più;
  • licenziamento con accettazione dell’offerta di conciliazione;
  • licenziamento disciplinare.

I lavoratori che non possono accedere alla prestazione e quindi sono esclusi dal trattamento NASpI 2024 sono:

  • lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o di risoluzione consensuale;
  • i dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni;
  • gli operai agricoli a tempo determinato;
  • i lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per i quali resta confermata la specifica normativa;
  • i lavoratori che hanno maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
  • i lavoratori titolari di assegno ordinario di invalidità, qualora non optino per la NASpI;
  • i percettori del supporto per la formazione e il lavoro.

NASpI 2024: come fare domanda

Il requisito fondamentale per richiedere il trattamento di NASpI è, come abbiamo precedentemente detto, quello di essere in stato di disoccupazione.

Vengono considerate disoccupate le persone che hanno perso il lavoro in maniera involontaria e che presentano la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (Did) e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego.

I richiedenti, inoltre, non devono:

  • svolgere attività lavorativa sia di tipo subordinato che autonomo;
  • avere un reddito da lavoro dipendente o autonomo corrispondente a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni a cui si ha diritto ai sensi dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi.

Infatti, se si rispettano in maniera precisa le regole relative al reddito percepito è possibile lavorare senza perdere lo stato di disoccupazione e quindi continuare a ricevere la NASpI. La soglia da non superare nel 2024 è pari a 8.174 euro all’anno per il lavoro dipendente e 5.500 euro annui per il lavoro autonomo. La NASpI 2024 è, inoltre, compatibile con il reddito da lavoro occasionale nel limite massimo di 5.000 euro annui.

NASpI 2024: i documenti necessari e le scadenze

Per richiedere lo stato di disoccupazione il lavoratore dovrà recarsi di persona presso il Centro per l’Impiego e presentare i seguenti documenti:

  • carta d’identità o documento di riconoscimento valido;
  • copia del contratto di lavoro;
  • per i disoccupati stranieri verrà richiesto anche il permesso di soggiorno e un indirizzo abitativo.

L’apposito modulo INPS per la richiesta del trattamento, dovrà essere compilato in ogni sua parte e trasmesso secondo e seguenti modalità:

  • dal sito INPS o dall’APP direttamente dal cittadino in possesso di SPID, CIE o CNS;
  • tramite patronato, che per legge offre assistenza gratuita;
  • tramite Contact Center Multicanale INPS, chiamando da rete fissa il numero gratuito 803164 oppure il numero 06 164164 da telefono cellulare, con tariffazione stabilita dal proprio gestore.

La domanda deve essere presentata entro 68 giorni:

  • dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
  • dalla cessazione del periodo di maternità indennizzato qualora la maternità sia insorta nel corso del rapporto di lavoro successivamente cessato;
  • dalla cessazione del periodo di malattia indennizzato o di infortunio sul lavoro/malattia professionale, qualora siano insorti nel corso del rapporto di lavoro successivamente cessato;
  • dalla definizione della vertenza sindacale o dalla data di notifica della sentenza giudiziaria;
  • dalla cessazione del periodo corrispondente all’indennità di mancato preavviso ragguagliato a giornate;
  • dal trentottesimo giorno dopo la data di cessazione, in caso di licenziamento per giusta causa.

NASpI 2024: quando si perde lo stato di disoccupazione?

Il trattamento NASpI si interrompe nel momento in cui il lavoratore perde lo stato di disoccupazione, cioè quando:

  • inizia un’attività di lavoro subordinato, di durata superiore a sei mesi o a tempo indeterminato senza comunicare all’INPS il reddito presunto che ne deriva entro il termine di un mese dall’inizio del rapporto di lavoro o dalla data di presentazione della domanda se il rapporto lavorativo era preesistente alla stessa;
  • non comunica, entro un mese dalla domanda della NASpI, il reddito annuo che presume di trarre da uno o più rapporti di lavoro subordinato part-time rimasti in essere alla presentazione della domanda;
  • inizia un’attività lavorativa autonoma o parasubordinata senza comunicare all’INPS il reddito annuo presunto entro un mese dal suo inizio o dalla data di presentazione della domanda se l’attività lavorativa autonoma o l’iscrizione alla Gestione Separata era preesistente alla domanda stessa;
  • raggiunge i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
  • acquisisce il diritto all’assegno ordinario di invalidità e non opta per l’indennità NASpI;
  • nei casi previsti dall’articolo 21, comma 7, decreto legislativo n.150/2015, non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento predisposte dai centri per l’impiego.

NASpI 2024: calcolo dell’importo e durata del trattamento

L’importo del trattamento NASpI 2024 è commisurato alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni. Questo valore deve essere diviso per il numero di settimane di contribuzione e il risultato va moltiplicato per 4,33.

Se la retribuzione mensile ottenuta risulta inferiore alla soglia individuata annualmente (1.352,19 euro mensili per il 2023) l’importo del trattamento sarà pari al 75% della retribuzione stessa. Se, invece, risulta superiore, la prestazione è pari al 75% dell’importo di riferimento a cui si somma il 25% del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo.

In ogni caso, l’importo non può superare il limite massimo, che per il 2024 deve ancora essere fissato; per il 2023 è stato fissato a 1.470,99 euro.

La NASpI viene pagata mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane contributive degli ultimi quattro anni. L’importo erogato si riduce del 3% ogni mese, a partire dal primo giorno del sesto mese di fruizione. Per i beneficiari che alla data di presentazione della domanda hanno compiuto 55 anni d’età, la riduzione decorre dal primo giorno dell’ottavo mese di fruizione.

NASpI 2024: domanda anticipata del trattamento di disoccupazione

La somma spettante del trattamento NASpI può, in alcuni casi particolari, essere liquidata anticipatamente e in un’unica soluzione. I beneficiari possono usufruire di questa possibilità se intendono:

  • avviare un’attività lavorativa autonoma;
  • avviare un’impresa individuale;
  • sottoscrivere una quota di capitale sociale di una cooperativa con rapporto mutualistico di attività lavorativa da parte del socio;
  • sviluppare a tempo pieno e in modo autonomo l’attività autonoma già iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente che, essendo cessato, ha dato luogo alla NASpI (articolo 8, decreto legislativo n. 22/2015).

La domanda può essere presentata online, attraverso il servizio dedicato oppure tramite Contact center, enti di patronato e intermediari dell’Istituto, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività.

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