No a doppio procedimento sanzionatorio per lo stesso fatto - QdS

No a doppio procedimento sanzionatorio per lo stesso fatto

No a doppio procedimento sanzionatorio per lo stesso fatto

Giovanni Cattarino  |
venerdì 22 Luglio 2022

Affermato il diritto a non subire due procedimenti sanzionatori per uno stesso comportamento illecito

No ad un doppio procedimento sanzionatorio per lo stesso fatto (sent. n.149 del 2022). Una recente decisione della Corte costituzionale ha affermato il diritto a non subire due procedimenti sanzionatori per uno stesso comportamento illecito. Pur se riguardava, nello specifico, una violazione del diritto d’autore, il principio è suscettibile di applicazione anche ad altri settori del diritto.

Il titolare di una copisteria aveva posto in commercio libri abusivamente riprodotti incorrendo nella sanzione amministrativa prevista all’art. 174-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633 (legge sulla protezione del diritto d’autore). Era stato inoltre sottoposto a procedimento penale per il delitto di “riproduzione abusiva e vendita di opere abusivamente riprodotte” come previsto dall’art. 171-ter, primo comma, lett. b) della stessa legge che consente espressamente due sanzioni (penale e amministrativa) per lo stesso fatto. Il giudice penale titolare del procedimento aveva sollevato questione di legittimità costituzionale, per violazione dell’art. 117, primo comma Cost., sull’obbligo del rispetto dei trattati internazionali, dell’art. 649 del codice di procedura penale (rubricato “Divieto di un secondo giudizio”) nella parte in cui non prevede il divieto di un secondo giudizio anche nei casi in cui all’imputato, per gli stessi fatti, sia già stata irrogata in via definitiva una sanzione amministrativa di carattere sostanzialmente penale ai sensi della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) e dei relativi Protocolli.

Nella sentenza n. 149 del 2022, consultabile nel sito, la Corte ricorda che l’art. 4 del Protocollo n. 7 della Convenzione, pone la c.d. regola del “ne bis in idem” in forza della quale non si può essere giudicati e puniti due volte per lo stesso fatto. È pur vero che il testo dell’articolo si riferisce a procedimenti e condanne di tipo “penale”, tuttavia la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo nell’interpretare l’articolo ha adottato una concezione “sostanziale” della pena facendovi rientrare anche le sanzioni amministrative a contenuto “fortemente afflittivo”. Come nel nostro caso, in cui la sanzione amministrativa stabilita per la duplicazione abusiva e la vendita di opere letterarie ammonta al doppio del prezzo di mercato di ciascuna opera illecitamente fotocopiata e va ad aggiungersi alla reclusione e alla multa che possono essere inflitti nel successivo giudizio penale.

Secondo la giurisprudenza della Corte Edu è consentito un “doppio binario” sanzionatorio, amministrativo e penale, ma occorre che siano rispettate alcune condizioni. Innanzitutto la duplicità dei procedimenti deve essere prevedibile; tra i due procedimenti vi deve essere una connessione sostanziale e temporale sufficientemente stretta da costituire una risposta sostanzialmente unitaria al medesimo illecito. Pertanto i due procedimenti debbono riguardare aspetti diversi del comportamento illecito e svolgersi in tempi ravvicinati. Nell’infliggere una delle due sanzioni (penale o amministrativa) si deve poter tener conto dell’altra eventualmente già inflitta onde evitare che l’interessato sia sottoposto ad un trattamento sanzionatorio complessivo troppo gravoso.

Orbene, nel nostro caso il “doppio binario” sanzionatorio non soddisfa tali requisiti, se non per la prevedibilità, in quanto la legge lo impone espressamente. Le sanzioni non possono dirsi complementari in quanto entrambe colpiscono uno stesso comportamento. Sommando le sanzioni, non essendo possibile scomputare da quelle penali quelle amministrative già irrogate, si giunge a infliggere punizioni irragionevolmente gravose. Senza trascurare che il procedimento penale può concludersi molto tempo dopo la chiusura di quello amministrativo in spregio del requisito della connessione temporale.

La Corte dichiara pertanto l’illegittimità dell’art. 649 c.p.p. nella parte in cui non prevede che il giudice possa dichiarare il non luogo a procedere o prosciogliere chi, imputato di violazioni del diritto d’autore, sia già stato oggetto di una sanzione amministrativa per lo stesso fatto.

L’area di applicazione della decisione è limitata. Tuttavia, se il legislatore tarderà ad intervenire, come richiesto dalla Corte, per disciplinare i numerosi casi di “doppio binario” presenti in diversi settori del nostro ordinamento (quelli tributario, dell’urbanistica, della sicurezza del lavoro o del market abuse, tra i tanti) rendendoli conformi ai requisiti fissati dal giudice europeo, è prevedibile un nutrito numero di rinvii alla Corte costituzionale affinché ripristini la legalità costituzionale in conformità a quanto previsto dalla Corte di Strasburgo.

Giovanni Cattarino
già Consigliere della Corte costituzionale e Capo Ufficio Stampa

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