Pagamenti in ambito Ue, cosa cambia da gennaio - QdS

Pagamenti in ambito Ue, cosa cambia da gennaio

Salvatore Forastieri

Pagamenti in ambito Ue, cosa cambia da gennaio

martedì 14 Novembre 2023

Le novità del Dlgs n. 153/2023 finalizzate a contrastare le frodi Iva nelle transazioni intracomunitarie e nell’e-commerce. Controlli più stringenti sulle vendite ai privati grazie ad un sistema elettronico di incrocio di dati e informazioni

ROMA – Monitorati dal 1^ gennaio 2024 i pagamenti in ambito UE tramite servizi bancari o simili.
Con il D.Lgs. n. 153 del 18 ottobre 2023, in GU n. 257 del 3 novembre 2023, che ha introdotto nel corpo del Dpr 633 del 1972 il nuovo Titolo II-bis, con gli articoli da 40-bis a 40-sexies, è stata creata una normativa nuova allo scopo di contrastare le frodi Iva nelle transazioni intracomunitarie e nell’e-commerce, recependo le disposizioni comunitarie (Direttiva n. 2020/284) che consentono il monitoraggio dei pagamenti che avvengono tra il “prestatore di servizi di pagamento” (ex art.1 D.Leg/vo 27 gennaio 2010, n. 11 come le banche, poste e altri intermediari abilitati), ed i suoi clienti.
Le nuove disposizioni entreranno in vigore dal 1 gennaio 2024.

I nuovi articoli che faranno parte, a breve, del Dpr 633/72, sono più in particolare l’art. 40-bis (che reca le definizioni), l’art. 40-ter (che definisce l’obbligo di conservazione per i prestatori di servizi di pagamento), l’art. 40-quater (che tratta dell’obbligo di comunicazione delle informazioni conservate), l’art. 40-quiquies (che indica le modalità per localizzare il pagatore e il beneficiario di pagamento), ed infine l’articolo 40-sexies (che elenca le informazioni da conservare e da comunicare).

Queste norme, quando saranno in vigore, permetteranno ai singoli Stati membri di controllare i versamenti Iva per le vendite a privati effettuate da fornitori residenti negli altri Stati Ue.
Giova ricordare, preliminarmente, che per “prestatore di servizi di pagamento”, ai sensi del nuovo articolo 40 bis, si intende una delle categorie di cui al comma 1, lettera g), del D.Leg/vo n.11 del 27/1/2010, disposizione che definisce tali gli istituti di moneta elettronica e gli istituti di pagamento nonché, quando prestano servizi di pagamento, banche, Poste Italiane s.p.a., la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali se non agiscono in veste di autorità monetarie, altre autorità pubbliche, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali se non agiscono in veste di autorità pubbliche.

Per “servizio di pagamento” si intende una delle attività definite dall’articolo 1, comma 2, lettera h-septies.1), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e più precisamente quelli che permettono di depositare il contante su un conto di pagamento e di eseguire, attraverso di esso, operazioni, come prelievi, trasferimenti di fondi, addebiti, bonifici, rimesse di denaro, ecc

I “prestatori di servizi di pagamento” sono tenuti a conservare la documentazione relativa ai servizi prestati, “mettendoli a disposizione” dell’Agenzia delle Entrate, solo se, nel corso di un trimestre civile, vengono forniti servizi di pagamento nei confronti dello stesso beneficiario per più di venticinque pagamenti.
La documentazione è conservata per un periodo di tre anni a decorrere dalla fine dell’anno corrispondente alla data del pagamento.

Se i prestatori di servizi di pagamento (sia quello del pagatore che quello del beneficiario) sono localizzati nell’Unione Europea, l’obbligo vale solo per i prestatori di servizi di pagamento del beneficiario.
Comunque i prestatori dei servizi di pagamento del pagatore devono sempre includere le operazioni transfrontaliere ai fini del calcolo della soglia dei venticinque pagamenti per trimestre.

L’Agenzia delle Entrate provvederà poi ad inserire le informazioni ottenute dai “prestatori di servizio di pagamento” (quelle indicate nel nuovo articolo 40 sexies del Dpr 633/72) nel sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti per “incrociare” i dati al fine di contrastare le frodi Iva.

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