Con Decreto legislativo n. 110 del 29 luglio vengono introdotte disposizioni per velocizzare il recupero dei crediti. Si fa riferimento a imposte e importi non versati, così come a omessi o tardivi versamenti di tasse automobilistiche
ROMA – Come è noto, dopo la notifica di un atto di accertamento o di liquidazione per il recupero di tributi, sanzioni ed interessi, dovuti ma non spontaneamente pagati dal contribuente, il credito erariale viene iscritto a ruolo.
Con l’affidamento (tramite ruolo) all’agente della riscossione, l’Ente impositore assolve il suo compito per l’accertamento (entro termini di decadenza) dei tributi dovuti all’Erario.
Spetta poi all’agente della riscossione procedere al recupero (entro termini di prescrizione) di quanto iscritta ruolo.
Riscossione, la procedura si compone di due parti
Per ottenere il pagamento delle somme non versate spontaneamente, quindi, la procedura si compone di due parti, una di competenza dell’Ente Impositore, l’altra di competenza dell’Agente della Riscossione (con l’emissione, dopo la ricezione del ruolo) della cartella di pagamento, primo atto esecutivo).
Con l’art. 29, c. 1, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, a partire dal 1° ottobre 2011, però, gli accertamenti in materia di imposte dirette e Iva sono diventati esecutivi (o, come comunemente detto, impoesattivi), nel senso che la procedura per il recupero diventa unica, senza che sia necessaria l’iscrizione a ruolo e la successiva notifica della cartella di pagamento, contenendo, l’atto dell’Ente impositore (divenuto titolo esecutivo), anche l’intimazione a pagare, intimazione necessaria per le successive procedure esecutive.
Quindi, dopo la notifica, gli atti impoesattivi, scaduto il termine per adempiere, diventano titoli per fare direttamente i pignoramenti.
Tra la notifica di avviso e l’esecuzione forzata intercorre un arco temporale di 270 giorni
Più in particolare c’è il consueto termine di 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento per il pagamento o presentazione del ricorso; un altro termine di 30 giorni per l’affidamento del credito accertato agli agenti della riscossione; e un terzo termine di 180 giorni di sospensione previsto dalla legge prima che si possa eseguire l’esecuzione forzata (entro un anno).
Quindi tra la notifica dell’avviso di accertamento e l’inizio della procedura di esecuzione forzata intercorre un arco temporale complessivo di 270 giorni.
La procedura degli atti impoesattivi, come già detto, riguarda attualmente solo gli atti di accertamento in materia di Iva ed imposte dirette e, con l’articolo 1, commi 784-815, della legge 160/2019, anche le entrate degli Enti locali.
Ma con l’articolo 14 del Decreto legislativo n. 110 del 29 luglio 2024 (Riordino del sistema della riscossione), in vigore dall’8 agosto 2024, allo scopo di razionalizzare, concentrare e velocizzare tutti i processi di riscossione coattiva, è stata prevista l’introduzione di disposizioni finalizzate a rendere più veloci ed efficaci le procedure di riscossione coattiva delle entrate riscuotibili mediante ruolo, ivi comprese le somme dovute a seguito dei seguenti atti e avvisi dell’Agenzia delle Entrate, molti dei quali soggetti finora alla disciplina del ruolo.
Si fa riferimento ad atti di recupero dei crediti non spettanti o inesistenti utilizzati, in tutto o in parte, in compensazione; avvisi e atti inerenti al recupero di tasse, imposte e importi non versati, o indebitamente percepiti o fruiti (comprese le cessioni di crediti di imposta in mancanza dei requisiti); atti di irrogazione delle sanzioni; avvisi di rettifica e liquidazione e avvisi di accertamento e liquidazione.
E, ancora, ad avvisi di rettifica e liquidazione e avvisi di liquidazione dell’imposta e irrogazione delle sanzioni per i casi di omesso, insufficiente o tardivo versamento e tardiva presentazione delle relative dichiarazioni, nonche’ per i casi di decadenza dalle agevolazioni dei seguenti tributi: imposta di registro; imposte ipotecaria e catastale; imposta sulle successioni e donazioni; imposta sostitutiva sui finanziamenti e imposta di bollo.
Si parla anche di atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei seguenti tributi e irrogazione delle relative sanzioni: tasse automobilistiche erariali; addizionale erariale della tassa automobilistica.
La nuova norma di riordino del sistema entrata in vigore lo scorso 8 agosto
La nuova norma, come già detto in vigore dallo scorso 8 agosto, che evidentemente consente di abbreviare notevolmente i tempi di recupero dei crediti erariali, per la verità amplia soltanto l’ambito di applicazione degli accertamenti impoesattivi.
Sembra, quindi, che occorra attendere i decreti attuativi della norma in esame per l’applicazione concreta del nuovo sistema di recupero coattivo delle somme dovute all’Erario.