Separazione e divorzio, unica domanda - QdS

Separazione e divorzio, unica domanda

Attardi Sebastiano

Separazione e divorzio, unica domanda

martedì 26 Settembre 2023

Si può richiedere in un’unica istanza separazione e divorzio

La riforma Cartabia dal primo marzo 2023 ha ampiamente rivisto il procedimento di separazione tra marito e moglie, i quali con un’unica istanza – osservati determinati dati temporali – possono richiedere per prima cosa la separazione e dopo il divorzio.

Il cumulo delle due domande in un unico ricorso lascia però intatte le distinzioni tra l’assegno di mantenimento e quello divorzile.

E ciò, in quanto con la separazione il vincolo coniugale resta ancora in vita e con esso il pagamento dell’assegno di mantenimento destinato a garantire, al coniuge economicamente più debole, il cosiddetto tenore di vita vissuto dai coniugi. Con la richiesta di divorzio, invece, il legame tra marito e moglie cessa definitivamente, con la conseguenza che l’assegno divorzile – avente funzione sostanziale – potrà coprire soltanto le esigenze basilari dell’ex coniuge non economicamente autosufficiente.

Nello stabilire ciò, il giudice deve valorizzare l’apporto che il coniuge debole ha dato alla famiglia e, quindi, all’attività svolta dall’altro coniuge.

Nel caso in cui il coniuge beneficiario dell’assegno dovesse poi passare a nuove nozze, egli decade per intero dal diritto all’assegno divorzile, e ciò anche nel caso di una convivenza di fatto. Quest’ultima circostanza – convivenza di fatto o convivenza stabile – la si può provare con testimoni ma soprattutto con la certificazione anagrafica.

Quando il coniuge, dopo la separazione, vuole chiedere la riduzione dell’assegno di mantenimento, è necessario allegare i mutamenti delle condizioni patrimoniali degli “ex” (e cioè il peggioramento delle condizioni economiche di una parte ed il miglioramento economico dell’altra parte). Infine, sulla misura dell’assegno non ha alcuna influenza l’importo dell’indennità di accompagnamento riconosciuta al figlio portatore d’inabilità, ove esso venga corrisposto al genitore collocatario.

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