Turismo, commercio e spettacolo: come funziona lo sgravio contributivo - QdS

Turismo, commercio e spettacolo: come funziona lo sgravio contributivo

Turismo, commercio e spettacolo: come funziona lo sgravio contributivo

sabato 02 Ottobre 2021

Circolare Inps (140/21) con le istruzioni operative destinate alle aziende del settore privato. Per chi, tra gennaio e marzo, ha usufruito di trattamenti di integrazione salariale

ROMA – Arrivano dall’Inps, con la circolare n. 140 del 2021, le istruzioni operative per il riconoscimento dello sgravio contributivo per le aziende che operano nei settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo, che abbiano fatto ricorso ai trattamenti di integrazione salariale nel periodo compreso tra gennaio e marzo 2021.

L’esonero dal versamento dei contributi previdenziali viene riconosciuto ai datori di lavoro privati a prescindere che assumano o meno la natura di imprenditori, indipendentemente dalla circostanza che i lavoratori nei mesi di effettiva fruizione dell’esonero siano i medesimi lavoratori in forza durante la fruizione dei trattamenti di integrazione salariale.

Il predetto esonero, come espressamente indicato al comma 1 dell’articolo 43 del decreto Sostegni bis, è fruibile entro il 31 dicembre 2021 nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’Inail.

Ai fini della quantificazione dell’importo dell’esonero si effettua il calcolo della contribuzione datoriale non versata, in relazione al doppio delle ore degli ammortizzatori sociali utilizzati nei mesi citati.

Si precisa, al riguardo, che nelle ipotesi in cui il calcolo della contribuzione datoriale non versata determini un credito per un periodo inferiore rispetto al suddetto limite temporale, rimane comunque ferma la possibilità per il datore di lavoro di fruire dell’esonero per periodi inferiori.

Tenendo comunque presente che la quota di esonero non potrà essere superiore alla contribuzione astrattamente dovuta nei mesi di fruizione.

L’esonero, sostanziandosi in un beneficio contributivo, è subordinato al rispetto di:
• regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (Durc);
• assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
• rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Il datore di lavoro interessato ad avvalersi della misura di esonero deve attenersi alla disposizione del legislatore, che ai fini della legittima applicazione prevede il divieto di licenziamento fino al 31 dicembre 2021.

Quanto alla cumulabilità con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente, lo è nei limiti della contribuzione dovuta e a condizione che per gli altri esoneri di cui si intenda fruire non sia espressamente previsto un divieto di cumulo con altri regimi.

In ogni caso, considerato che si sostanzia in un abbattimento totale dal versamento della contribuzione datoriale, la cumulabilità può trovare applicazione solo laddove sussista un residuo di contribuzione astrattamente sgravabile e nei limiti della medesima contribuzione dovuta.

Erika Di Francesco

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