Riscuotono compenso previa applicazione di una ritenuta del 23% sul reddito complessivo. Attività occasionale fino alla soglia di 5.000 €, sopra la quale, invece, si applica l’Iva
ROMA – I venditori “porta a porta” sono quei lavoratori che pongono in essere le vendite dirette a domicilio (non nei locali dell’impresa), attività quest’ultima disciplinata dal Decreto Legislativo 31/3/1998 n.114 e dalla legge 17/8/2005 n. 173.
In base a tali disposizioni l’incaricato alle vendite a domicilio può operare tramite un rapporto di lavoro subordinato, oppure senza vincolo di subordinazione ma con un contratto di agenzia, oppure ancora senza contratto ma con una semplice autorizzazione rilasciata dall’impresa che commercializza i prodotti, senza esclusiva, senza limite di durata della prestazione e senza alcun obbligo di raggiungimento di qualunque obiettivo di vendita.
Ai fini fiscali, i venditori “porta a porta” (o “a domicilio”) rientrano nella disposizione di cui all’articolo 25 bis del D.P.R. 600/1973, ossia riscuotono i loro compensi previa applicazione, da parte della ditta mandante (sostituto d’imposta) di una ritenuta, a titolo d’imposta (non a titolo d’acconto), pari al 23% calcolata sul reddito complessivo che è determinato riducendo le provvigioni del 22% a titolo di spese di produzione del reddito.
L’applicazione della ritenuta “a titolo d’imposta” fa sì che i redditi percepiti si possano considerare tassati alla fonte, senza necessità di alcun conguaglio e di alcuna dichiarazione ai fini delle imposte dirette.
Le cose stanno in modo un po’ diverso in materia di Iva.
Ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 173/2005, infatti, l’attività di venditore porta a porta è considerata “occasionale” fino al raggiungimento di un reddito complessivo (non di ricavi) di 5.000 Euro.
Ciò vuol dire che, fino a tale importo (da calcolare al netto della detrazione forfettaria delle spese ex articolo 25 bis del D.P.R. 600/73), l’attività si considera occasionale e, conseguentemente, è esclusa dal campo di applicazione dell’Iva per mancanza del requisito soggettivo.
Superando il predetto limite, anzi in corrispondenza dell’operazione con la quale il limite di 5.000 Euro viene superato, l’attività diventa “abituale” e, conseguentemente, scatta l’obbligo di applicazione dell’Iva con tutti gli adempimenti ad essa correlati.