Risarcimento da incidente stradale e onere probatorio - QdS

Risarcimento da incidente stradale e onere probatorio

Andrea Carlino

Risarcimento da incidente stradale e onere probatorio

venerdì 05 Aprile 2013

Cassazione: le parti non sono sollevate dalla richiesta di documenti alla Pa

CATANIA – Novità per quanto riguarda le controversie per i risarcimenti da incidente stradale. Infatti la Cassazione (sentenza n. 6101 del 12 marzo scorso) ha stabilito che l’articolo 213 del Codice di procedura civile, il quale consente al giudice di richiedere atti e informazione alla Pa, non può essere utilizzato come strumento per sollevare le parti dall’onere probatorio a loro riferito e pertanto, le parti stesse non possono sollecitare l’esercizio di questo potere da parte del giudice per acquisire la documentazione che potevano ottenere direttamente dall’amministrazione. Dunque, nessuna scorciatoia delle parti sulle richieste di documenti alla pubblica amministrazione.
La Cassazione ha affrontato il caso di una richiesta di risarcimento danni avanzata da un motociclista nei confronti del Comune per una macchia d’olio sulla strada. La Corte d’Appello aveva giudicato non ammissibile la produzione del rapporto dei vigili per mancato rispetto dei tempi. La difesa del motociclista aveva sottolineato come la richiesta di acquisizione del verbale era stata avanzata dal giudice, ma questo non vi aveva ancora provveduto. La Cassazione, nel caso specifico, ricorda che il motociclista o il suo avvocato avrebbero potuto richiedere al comando dei vigili tutte le informazioni sulle modalità dell’incidente. Inoltre, si legge nella sentenza, l’esercizio del potere di chiedere d’ufficio alla Pa le informazioni relative ad atti o documenti che è necessario acquisire al processo, “rappresenta una facoltà rimessa alla discrezionalità del giudice il cui mancato esercizio non è censurabile in sede di legittimità.
 
Da questo principio ne deriva che, nel caso di controversie risarcitorie per incidenti stradali, le parti non possono pretendere che sia il giudice a disporre l’acquisizione d’ufficio del rapporto eventualmente redatto in occasione del sinistro dalle forze dell’ordine: questo documento può essere direttamente acquisito dalle parti visto l’articolo 11 del Codice della Strada. Il potere, stabilito dall’articolo 213 del Codice di procedura civile, non è sostitutivo dell’onere probatorio incombente alla parte, con la conseguenza che può essere attivato soltanto quando sia necessario acquisire informazioni relative ad atti o documenti della Pa che la parte sia impossibilitata a fornire”.

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