Risarcimento danno morale in caso di sinistri: le direttive - QdS

Risarcimento danno morale in caso di sinistri: le direttive

Emiliano Zappala

Risarcimento danno morale in caso di sinistri: le direttive

sabato 09 Novembre 2013

Le assicurazioni obbligate a coprire almeno 1 milione di euro per vittima

CATANIA – Incappare in un sinistro con il proprio veicolo comporta solitamente una serie di complicazioni non di poco conto. Ricevere l’adeguata copertura dalle assicurazioni non è sempre certo e garantito. Per questo è meglio essere al corrente delle normative, o quantomeno dei principi di base. Ancora più importante conoscere le direttive europee per non rischiare di perdere quote di risarcimento alle quale abbiamo diritto per legge.
 
È importante sapere infatti che per gli Stati membri dell’Unione europea è previsto nel caso di incidente d’auto un risarcimento per il danno morale che deve essere predisposta dalle compagnie assicurative e, fatto ancora più rilevante, non può essere inferiore alla copertura minima prevista dalla stessa Ue. La Corte di Giustizia dell’Unione europea è stata chiamata a rispondere a due casi relativi al risarcimento del danno morale a seguito di incidenti stradali con vittime.
In questi casi le due direttive di riferimento sono state quella in materia di assicurazione obbligatoria degli autoveicoli e quella che stabilisce che, anche se gli Stati membri sono liberi di determinare i danni coperti da tale assicurazione e le modalità della stessa, l’assicurazione è in ogni caso obbligata a coprire i danni alle persone, per un importo minimo di copertura di 1 milione di euro per vittima o 5 milioni di euro per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime. Inoltre, essa deve coprire  i danni alle cose per un importo minimo di 1 milione di euro per sinistro, sempre indipendentemente dal numero delle vittime.
In proposito la Corte di giustizia europea ha precisato che “i danni alla persona, la cui copertura è obbligatoria in forza della seconda direttiva, comprendono ogni danno arrecato all’integrità della persona stessa”. Tra questi sono presi in considerazione non solo problemi fisici ma anche psicologi. Di conseguenza, tra i danni che devono essere risarciti conformemente al diritto dell’Unione figurano i danni immateriali il cui risarcimento è previsto a titolo della responsabilità civile dell’assicurato ed è tutelato dalla normativa nazionale riferita al tipo di controversia.
È dunque fondamentale essere a conoscenza del fatto che, se uno Stato membro riconosce il diritto a una compensazione per il danno morale subito – e in Italia è così -, deve essere sempre consentito, per legge, ai familiari della vittima di un incidente stradale di chiedere un risarcimento anche per il danno morale, e questo deve essere necessariamente coperto dall’assicurazione.

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