Falsa dichiarazione del contraente sul premio assicurativo: nullità - QdS

Falsa dichiarazione del contraente sul premio assicurativo: nullità

Serena Giovanna Grasso

Falsa dichiarazione del contraente sul premio assicurativo: nullità

venerdì 06 Giugno 2014

Validità del contratto contestabile entro 3 mesi dalla scoperta del dolo

PALERMO – Importante ed altresì imprescindibile premessa e condizione che giustifichi l’avvio di un percorso assicurativo ha a che fare con la comunicazione dei dati e documenti relativi al bene oggetto della polizza. Ad esempio, cosa succede nel caso in cui il contraente intenda stipulare un’assicurazione sulla vita ma omette determinati dati relativi alle proprie condizioni di salute? Le dichiarazioni inesatte o le reticenze relative a circostanze tali che l’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe concesso alle medesime condizioni sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.
Quindi, nel caso in cui la compagnia assicurativa, ignara del reale stato delle cose, conceda la copertura assicurativa, ha il diritto di rifiutare qualsiasi pagamento in caso di sinistro avvenuto prima di tre mesi dalla scoperta delle inesatte dichiarazioni o reticenze. La compagnia potrà contestare la validità del contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha rilevato l’inesattezza o reticenza. In più, ulteriore diritto della compagnia inerisce alla possibilità che essa avrà di percepire i premi relativi al periodo di assicurazione in corso e dunque il premio del primo anno anche nel caso in cui la copertura assicurativa venga annullata consequenzialmente alla scoperta di dichiarazioni inesatte o reticenti.
Al contrario, nel caso in cui si verifichi un sinistro di cui il contraente abbia donato dichiarazioni inesatte o reticenti ma non per malafede o colpa grave, la compagnia assicurativa verserà una somma ridotta in proporzione alla differenza fra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. Anche in questo caso però la società assicurativa avrà diritto di recedere dal contratto entro tre mesi dal giorno in cui è venuta a conoscenza del vero stato delle cose.

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