Impianti termici e climatizzatori, istruzioni per compilare il libretto - QdS

Impianti termici e climatizzatori, istruzioni per compilare il libretto

Bartolomeo Buscema

Impianti termici e climatizzatori, istruzioni per compilare il libretto

venerdì 10 Ottobre 2014

Il ministero dello Sviluppo economico: dal 15 ottobre obbligo di sostituzione dei precedenti documenti. Ma molti installatori e manutentori non hanno ben chiaro come agire

CATANIA – Dal 15 ottobre tutti i libretti degli impianti esistenti, in concomitanza dei controlli periodici previsti per legge, devono essere sostituiti con i nuovi libretti d’impianto. Per gli impianti nuovi si redigerà direttamente il nuovo libretto d’impianto. Tale documento obbligatorio deve corredare ciascun impianto termico che, secondo la definizione del ministero dello Sviluppo economico (Mise), è un impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dall’energia utilizzata, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo.
Rientrano, pertanto, in tale definizione anche gli impianti individuali di riscaldamento, mentre sono esclusi i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari. Non rientrano tra gli impianti termici le stufe, i caminetti, gli apparecchi di riscaldamento localizzato a energia radiante.
Ricordiamo che con il D.P.R. 74/2013 è stato varato il regolamento in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici, e che i nuovi modelli sono stati introdotti dal DM 10 febbraio 2014 che prevedeva l’adeguamento entro il primo giugno di quest’anno, poi slittato, con l’emanazione del DM 20 giugno 2014, al 15 ottobre 2014.
Nonostante tale slittamento, ancora molti installatori e manutentori non hanno ben chiaro come agire. Ecco perché il Mise ha fornito recentemente alcuni chiarimenti che sinteticamente riportiamo.
Gli interventi di manutenzione e controllo sono effettuati dal responsabile dell’impianto termico, che può essere il proprietario o l’occupante delle unità immobiliari, o ancora l’amministratore di condominio nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati. Le istruzioni sui controlli e sulla loro frequenza competono all’installatore per i nuovi impianti e al manutentore per quelli esistenti. Siccome l’attuale legislazione non contiene prescrizioni sulla cadenza temporale di tali controlli, questi devono basarsi sulle indicazioni dei produttori degli apparecchi.
 Al termine dei controlli previsti, l’operatore, sia esso l’installatore o il manutentore, ha anche l’obbligo di effettuare controlli di efficienza energetica i cui esiti devono essere trascritti sulle schede 11 e 12 del citato libretto di impianto che sarà consegnato al responsabile dell’impianto.
I controlli di efficienza energetica ,è bene ricordarlo,si eseguono sugli impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW, e sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW. I controlli riguardano principalmente l’efficienza energetica del sistema di generazione di calore o di freddo, la verifica della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura.
Le cadenze temporali dei controlli di efficienza energetica sono contenute nell’Allegato A del D.P.R. 74/2013, in base alla tipologia di impianto, al tipo di alimentazione (combustibili fossili o elettricità) e alla potenza termica o elettrica installata.

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