Terremoto, accertamento e riscossione - QdS

Terremoto, accertamento e riscossione

Carmelo Barreca e Silvio Motta

Terremoto, accertamento e riscossione

sabato 20 Giugno 2015

Analisi conseguenze della sentenza della Corte Costituzionale numero 37 del 25 febbraio 2015. Con la nullità degli atti impositivi siglati da dirigenti invalidamente nominati

La Corte Costituzionale è recentemente intervenuta su un argomento già oggetto di ampio dibattito giurisprudenziale, ma sul quale ancora non si erano eliminati  numerosi profili di dubbio.
In particolare, si è a lungo discussa la legittimità dell’art. 8, comma 24, del D.L. 2 marzo 2012 n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento), convertita con L. 26 aprile 2012 n. 44 (c.d. Legge Sanatoria), con cui il Legislatore ha conferito all’Amministrazione finanziaria il potere, seppur a fronte di esigenze meramente temporanee, di conferire incarichi dirigenziali a propri funzionari, all’esito di una mera procedura selettiva non concorsuale.
La questione investe problematiche di ampio respiro e principi costituzionali del tutto primari, probabilmente affatto considerati dal Legislatore al momento dell’emissione della norma.
La norma, per come sollevata innanzi al Giudice delle Leggi, poneva forti dubbi di conformità alla Costituzione, nei termini in cui permetteva il conferimento di mansioni dirigenziali (con i conseguenti trattamenti economici) in assenza di alcun concorso pubblico, con ciò violando i principi di legalità, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa di cui agli artt. 3 e 97, primo comma, Costituzione.
Il conferimento di incarichi dirigenziali nell’ambito di un’amministrazione pubblica deve, infatti, avvenire previo esperimento di un pubblico concorso, necessario anche nei casi di nuovo inquadramento di dipendenti già in servizio che comporti – sotto il profilo evidenziato –  anche il passaggio ad una fascia funzionale superiore.
Dal punto di vista sostanziale invero, è indubbio che ciò realizzi l’accesso ad un nuovo posto di lavoro corrispondente a funzioni più elevate, che deve quindi ritenersi imperativamente  soggetto alla regola del pubblico concorso.
La pronuncia è destinata a generare un vero e proprio terremoto nella materia dell’accertamento e riscossione dei tributi di competenza dell’Agenzia delle Entrate, in quanto travolge più della metà dei dirigenti attualmente in ruolo.
Invero la problematica, per quanto investa un profilo apparentemente solo organizzativo degli Uffici delle Entrate, investe in realtà la legittimità e validità di un rilevante numero di atti impositivi, siglati dai dirigenti invalidamente nominati.
L’art. 42, comma 1, del D.P.R. n.600/1973 infatti, impone che “Gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d’ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell’ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato.(…)”, contestualmente prevedendo all’ultimo comma che “(…) L’accertamento è nullo se l’avviso non reca la sottoscrizione, le indicazioni, la motivazione di cui al presente articolo (…)”.
Sul punto, la giurisprudenza delle Commissioni Tributarie ha ritenuto che la norma imponga comunque la nullità degli avvisi di accertamento nella ipotesi in cui, anzichè la sottoscrizione del “capo dell’ufficio”, questi rechino la sottoscrizione di un altro dipendente, senza indicare gli estremi dell’atto di delega.
Per come ritenuto da comune giurisprudenza infatti: “L’art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dopo aver prescritto la sottoscrizione dell’avviso di accertamento da parte del capo dell’ufficio o da parte di altro soggetto da lui delegato, all’ultimo comma dispone che, laddove l’atto non rechi la sottoscrizione prevista, lo stesso deve considerarsi nullo; pertanto, poiché nella fattispecie l’avviso di accertamento impugnato è stato sottoscritto soltanto da un funzionario ed in luogo del dirigente dell’Ufficio, senza alcuna indicazione nell’atto riguardo ad una preventiva delega, né ai motivi per i quali il dirigente ha delegato altro funzionario, né tantomeno mediante una sua allegazione, e poiché, nonostante l’avversa contestazione, la convenuta Agenzia non ha adempiuto al proprio onere di provare la validità della sottoscrizione dell’atto impositivo, ovverosia che il Direttore dell’Ufficio avesse preventivamente delegato alla sottoscrizione il funzionario che ha sottoscritto l’atto, e, piuttosto, ha addirittura e del tutto inspiegabilmente ritenuto superfluo replicare all’eccezione sollevata in merito dall’odierno ricorrente, non si può che concludere per la nullità dell’avviso di accertamento de quo per violazione dell’art. 42 comma 1 d.P.R. n. 600 del 1973”.  (così la Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, sez. I, 04/06/2013, n. 254)

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