Servizi pubblici locali secondo norme Ue - QdS

Servizi pubblici locali secondo norme Ue

Lucia Russo

Servizi pubblici locali secondo norme Ue

sabato 28 Novembre 2009

La legge n. 166/09 è stata pubblicata sulla Guri n. 274 del 24 novembre 2009, supplemento ordinario n. 215. I principi del Trattato di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza e parità di trattamento

PALERMO – Il ministro per gli Affari regionali Raffaele Fitto ha assicurato che entro la fine dell’anno varerà il regolamento di attuazione delle norme di adeguamento alla disciplina comunitaria in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica. Ovvero l’articolo 15 della legge  20 novembre 2009 n. 166 che ha convertito il c.d. decreto anti-infrazioni comunitarie (n. 135/09).
Il provvedimento fortemente voluto dal ministro per le Politiche europee Andrea Ronchi, consente di dare applicazione ai principi comunitari di massima liberalizzazione, riduzione degli affidamenti in house, concorrenza nella scelta del socio privato nelle società miste, affidamento degli appalti tramite gare pubbliche e riduzione dei costi per la pubblica amministrazione.
 
L’esigenza di adeguamento della gestione dei servizi pubblici locali alla disciplina comunitaria era già stata richiamata dalla legge statale 133 del 2008, che, sostanzialmente, con il decreto è stata solo specificata. Questo spiega come la spinta all’impugnativa di tale articolo dinnanzi alla Corte costituzionale, come chiesto dai sindaci di diversi comuni siciliani al presidente della Regione non avrebbe delle fondate motivazioni. L’urlo contro la privatizzazione è stato sollevato soprattutto per quanto riguarda la gestione dell’acqua. Ma nella legge è specificato chiaramente al comma 1 ter dell’articolo 15 quanto segue: “1 -ter. Tutte le forme di affidamento della gestione del servizio idrico integrato di cui all’articolo 23 –bis del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, devono avvenire nel rispetto dei principi di autonomia gestionale del soggetto gestore e di piena ed esclusiva proprietà pubblica delle risorse idriche, il cui governo spetta esclusivamente alle istituzioni pubbliche, in particolare in ordine alla qualità e prezzo del servizio, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, garantendo il diritto alla universalità ed accessibilità del servizio». Dunque è garantita la proprietà pubblica delle acque e l’universalità ed accessibilità del servizio.
La legge non interviene solo sulla gestione delle acque ma anche su tutti gli altri servizi pubblici locali, ad eccezione di: distribuzione del gas naturale, di energia elettrica, gestione farmacie comunali e trasporto ferroviario regionale.
Veniamo al cuore della norma: il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali avviene, in via ordinaria:
a) a favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato che istituisce la Comunità europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità;
b) a società a partecipazione mista pubblica e privata, a condizione che la selezione del socio avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, e che al socio sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40 per cento. Solo  per situazioni eccezionali l’affidamento può avvenire a favore di società a capitale interamente pubblico, partecipata dall’ente locale, che abbia i requisiti richiesti dall’ordinamento comunitario per la gestione cosiddetta “in house”. In quest’ultimo caso l’ente affidante deve dare adeguata pubblicità alla scelta, motivandola in base ad un’analisi del mercato e contestualmente trasmettere una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all’Autorità garante della concorrenza e del mercato per l’espressione di un parere preventivo, da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta relazione.
Decorso il termine, il parere se non reso, si intende espresso in senso favorevole.

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