La permanenza dell’Amministrazione finanziaria presso la sede della persona oggetto d’indagini. Nessun termine previsto invece nel caso di controlli nei locali dell’ufficio accertatore
ROMA – Lo Statuto dei Diritti del Contribuente, la legge 27 luglio 2000 n.212, all’articolo 12 stabilisce che la permanenza del personale dell’Amministrazione Finanziaria, civile e militare, presso la sede del contribuente per l’esecuzione di verifiche fiscali non può superare i 30 giorni lavorativi, termine prorogabile di altri trenta giorni in caso di particolare complessità del controllo e su autorizzazione del dirigente dell’ufficio. lo stesso termine è ridotto a soli quindici giorni, nell’arco di non più di un trimestre, quando il contribuente verificato è un lavoratore autonomo o un’impresa in contabilità semplificata.
Nessun limite temporale è previsto, invece, in caso di controllo eseguito nei locali dell’ufficio accertatore.
Si tratta, evidentemente, di una norma di civiltà, contenuta, appunto, nello Statuto dei diritti del contribuente anche se, trattandosi di una norma che non ha carattere costituzionale, come tutte le altre disposizioni dello “Statuto” risulta assolutamente violabile e, purtroppo, molto spesso violata.
Non sempre, infatti, i verificatori concludono il controllo entro i recisi termini prevusti dalla legge.
È sorto, quindi, il dubbio se i dati acquisiti attraverso una verifica che si è protratta più del tempo normativamente previsto possano essere considerati idonei a motivare l’accertamento, oppure se debbano essere considerati illegittimi e, pertanto, non utilizzabili.
Al riguardo la dottrina si è schierata qualche volta a favore e qualche volta contro la tesi della inutilizzabilità.
La Corte di Cassazione, invece, ha sempre avuto un orientamento favorevole all’Amministrazione Finanziaria, sostenendo che il termine previsto dall’articolo 12 della legge 21272000 è solo ordinatorio e non perentorio, per cui la violazione del limite di permanenza presso la sede del contribuente non determina un impedimento all’attività accertatrice.
La Suprema Corte ha confermato tale orientamento recentemente, con l’Ordinanza n. 10481 depositata il 27 aprile 2017.
La violazione dell’Amministrazione Finanziaria, tutt’al più, può dar luogo ad una responsabilità disciplinare dei verificatori.
Ed al riguardo, si ricorda che il ripetuto articolo 12 della legge 212/2000 prevede pure la possibilità di rivolgersi al Garante del Contribuente quando i verificatori procedono con modalità non conformi alla legge.
Salvatore Forastieri
Garante del Contribuente per la Sicilia