Cassazione: bisogna evitare atteggiamenti che innervosiscono l’animale
CATANIA – Disturbare la quiete pubblica con rumori molesti può condurre a una condanna penale. Ciò avviene solo nel caso in cui il rumore provocato può aver “oggettivamente” infastidito la tranquillità di una pluralità di persone.
A tal proposito, con riferimento ai cani che vivono in un condominio, la prima sezione penale della Corte di Cassazione (sentenza n.715/2010) ha ricordato che i cani non possono abbaiare giorno e notte disturbando i vicini di casa, e che il proprietario deve evitare che sia arrecato disturbo. Diversamente risponderà del reato previsto e punito dall’art. 659 c.p..
“Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone”. La norma punisce “chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo, appunto, strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone”.
In tal senso, può anche bastare l’ipotetica capacità del rumore di importunare la pace di più persone. L’importante è che si accerti l’attitudine del suono a propagarsi in maniera diffusa. Il reato, pertanto, sussiste quando il fatto di per sè risulta idoneo ad “arrecare fastidio a un numero indeterminato di persone” anche a prescindere dal fatto che sia provato l’effettivo disturbo arrecato. “Va quindi condannato – conclude la Corte – chi nonostante le proteste ripetute dei vicini non impedisce al proprio cane di abbaiare durante le ore di riposo”.
Da ciò consegue che i padroni, “senza coartare la natura dell’animale” devono cercare di limitare le occasioni che in qualche modo preoccupano od innervosiscono l’amico a quattro zampe, portandolo ad abbaiare.
Avv. Consolata Gagliano
collegio dei professionisti di Veroconsumo