Da Altroconsumo la guida rapida su come rimodulare i costi tramite la rinegoziazione del contratto. Misure che vengono incontro agli inquilini tutelando i proprietari in questi mesi d'incertezza economica
PALERMO – In un periodo critico come quello attuale, cresce sempre più il numero di italiani che non riesce ad onorare il pagamento del canone di affitto. Di conseguenza, tanto nell’interesse del proprietario quanto in quello dell’inquilino, può risultare conveniente ricorrere alla rinegoziazione del canone di affitto. Ma di cosa si tratta? Lo vediamo nel dettaglio grazie alla guida messa a punto da Altroconsumo.
Consiste in un accordo di riduzione del canone di locazione stipulato tra locatore e affittuario. Bisogna tenere presente che la rinegoziazione permette di concordare un nuovo canone anche per periodi circoscritti, misurati in mensilità, non si deve dunque necessariamente estendere all’intera durata del contratto: ad esempio, se il canone d’affitto originario prevedeva un importo mensile di 600 euro per dodici mesi, pari a 7.200 euro annui e si è raggiunto un accordo per il pagamento di 400 euro mensili per quattro mesi, il nuovo canone annuo ammonterà complessivamente a 6.400 euro (400 euro per quattro mesi più 600 euro per otto mesi).
Il proprietario non deve temere di trovarsi di fronte a un nuovo contratto di affitto con un canone diverso oppure che possano ricominciare a decorrere i termini di durata della locazione: infatti, la Cassazione ha chiarito che la modifica del canone in un contratto non cambia gli altri aspetti dell’accordo che restano invariati, scadenza compresa.
Affinché l’accordo sia ritenuto efficace è necessario compilare il modello 69 dell’Agenzia delle Entrate in ogni sua parte, ad esclusione di quella iniziale che è destinata all’ufficio, e presentare il documento all’ente. Di norma la registrazione della scrittura privata deve esser fatta entro trenta giorni dalla firma dell’accordo recandosi presso un ufficio dell’Agenzia delle Entrate. Sul sito dell’Agenzia delle entrate è possibile trovare gli indirizzi di tutti gli uffici.
In alternativa alla presentazione cartacea presso gli sportelli, è possibile inviare una e-mail allo stesso ufficio presso il quale si era registrato il contratto d’affitto originale allegando il modello 69 firmato e scansionato, la scrittura privata firmata, una copia dei documenti di identità sia del locatore che del locatario e un’autocertificazione in cui si dichiara che i documenti inviati sono conformi agli originali in proprio possesso. Una volta terminata l’emergenza sanitaria, i documenti inviati via e-mail dovranno essere consegnati in cartaceo all’ufficio.
Non esiste alcun obbligo di legge che impone la rinegoziazione del canone d’affitto, ma è bene specificare che i vantaggi investono anche il locatore. Infatti, qualora il canone sia troppo gravoso da sopportare e non viene corrisposto, la normativa prevede che le imposte siano pagate anche sui canoni annui non riscossi (a meno che vi sia in atto una sentenza di sfratto). Mentre, invece, se si registra un atto che consente la riduzione del canone all’inquilino, le imposte risulteranno ridotte poiché saranno calcolate sul nuovo importo.
Questo vantaggio vale sia per la tassazione ordinaria che per l’opzione della cedolare secca. Dunque, gli effetti si vedranno nel 2021 in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi e versamento delle imposte. In caso di mancata registrazione del contratto, il proprietario continuerà a pagare l’imposta sulla base del canone fissato dal contratto di locazione originario.