Bonus baby-sitter, ecco a chi spetta e cosa fare per poterne usufruire - QdS

Bonus baby-sitter, ecco a chi spetta e cosa fare per poterne usufruire

Bonus baby-sitter, ecco a chi spetta e cosa fare per poterne usufruire

martedì 29 Dicembre 2020

Dall’Inps le istruzioni per beneficiare della misura di sostegno prevista dal “Ristori bis”. Contributo massimo di 1.000 euro per i periodi di chiusura delle attività scolastiche

SPECIALE ECONOMIA

ROMA – Con la circolare numero 153 del 22 dicembre 2020 l’Inps fornisce le istruzioni per beneficiare del Bonus baby-sitter, il contributo massimo di 1.000 euro per i periodi della chiusura delle attività scolastiche nelle zone rosse. La misura messa a punto dal decreto Ristori bis, confluito nella legge di conversione del decreto Ristori, dispone l’agevolazione per le regioni che sono state inserite in zona rossa dalle varie ordinanze ministeriali.

I requisiti necessari per accedere al beneficio sono:
– iscrizione del minore presso un istituto sito in una delle aree con un livello di rischio alto e di massima gravità;
– il genitore richiedente convivente con il minore dovrà risiedere in una delle suddette aree;
– i genitori degli alunni per i quali il Dpcm ha sospeso l’attività scolastica in presenza;
– i genitori iscritti alla Gestione separata.

Sono quindi idonei al bonus i genitori iscritti alla Gestione separata, sia come parasubordinati che come liberi professionisti, gli iscritti alle Gestioni delle assicurazioni obbligatorie speciali degli artigiani, degli esercenti attività commerciali e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni. E’ importante però che tali soggetti non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Non possono richiedere il bonus i nuclei familiari in cui sia presente un lavoratore che usufruisce degli strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o un genitore disoccupato o non lavoratore. Sono inoltre esclusi dal sostegno i lavoratori dipendenti, destinatari del congedo straordinario, e i lavoratori in smart working.

Il bonus viene erogato solo in presenza della sospensione delle attività scolastiche, ovvero per gli alunni delle classi seconda e terza media, e di conseguenza per i genitori richiedenti conviventi con il minore e residenti nel territorio delle zone rosse al momento della domanda.

Alla domanda deve essere allegato l’attestato di frequenza della scuola stessa rilasciato dal dirigente scolastico.

Per ottenere il bonus, per prima cosa, il genitore e il prestatore devono registrarsi sulla piattaforma delle prestazioni occasionali che si trova sul sito dell’Inps. Solo successivamente il genitore dovrà rendicontare le prestazioni ricevute sul sito e così avverrà il pagamento delle prestazioni attraverso il Libretto di famiglia.

Si evidenzia che, come valeva per il precedente bonus baby-sitter, anche questo non potrà essere utilizzato per il pagamento di familiari, ovvero parenti o affini entro il terzo grado.

Entrambi i genitori, possono usufruire alternativamente del bonus, purché nessuna delle attività lavorative svolte, al momento della domanda, sia in smart working. La domanda dovrà contenere la dichiarazione del datore di lavoro. Nel caso di professionisti autonomi basterà un’autodichiarazione.

Il periodo preso in considerazione per l’agevolazione è quello compreso tra il 9 novembre 2020 e il 3 dicembre 2020, salvo successive proroghe. Le date nelle quali potrà essere utilizzato il bonus per l’effettivo svolgimento delle prestazioni di baby-sitting dovranno coincidere con il periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza.

La circolare specifica inoltre che: “al momento dell’inserimento della prestazione l’utilizzatore dovrà indicare, selezionando l’apposita opzione, l’intenzione di usufruire del “Bonus baby-sitting Covid 19_dl 149/2020” per il pagamento della prestazione. Le prestazioni svolte nel periodo sopra indicato potranno essere comunicate dal genitore beneficiario sulla piattaforma delle prestazioni occasionali entro la data del 28 febbraio 2021.”

Un paragrafo specifico della circolare, inoltre, fornisce chiarimenti sull’incumulabilità dei trattamenti pensionistici con l’attività lavorativa occasionale connessa all’erogazione del bonus.

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