I requisiti di qualità della pasta regina della dieta mediterranea - QdS

I requisiti di qualità della pasta regina della dieta mediterranea

I requisiti di qualità della pasta regina della dieta mediterranea

venerdì 16 Novembre 2012
CATANIA – La pasta è uno degli alimenti più antichi. Utilizzata e preparata in moltissimi modi fa parte della nostra alimentazione ed uno degli alimenti consigliati nella dieta mediterranea. La composizione di farina di grano e acqua rende la pasta un prodotto semplice e naturale.
Contiene il 74% di carboidrati (per lo più amido), proteine, ferro, vitamine B1, B2 e PP, che ne fanno un alimento ricco di energia ma molto digeribile. Come si legge dalla fonte del Ministero delle Politiche agricole e forestali, sebbene la pasta sia un alimento semplice, un etto sviluppa circa 350 calorie, quindi è necessario fare attenzione al condimento. Non esagerare con i grassi e se ci si attiene ad un condimento semplice diventa un piatto ricco e completo. E’ ormai noto che nella dieta mediterranea, contribuisce a ridurre il rischio di malattie gastrointestinali e cardiovascolari.
La pasta glutinata è particolarmente ricca di proteine, ma attenzione al glutine che ha effetti negativi su chi soffre di celiachia. La produzione della pasta per la preparazione e conservazione è sottoposta a normative molto rigorose fra cui il Decreto interministeriale 26 aprile 2002 – norme sulla produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari. Inoltre il Ministero segnala che nei Paesi dell’UE, sin dagli anni 90, sono stati adottati dei regolamenti Comunitari che disciplinano i marchi di riconoscimento e le relative norme produttive. Fra i più rilevanti sono il Regolamento Comunitario 510/2006 sulle DOP (Denominazioni di Origine Protetta) e le IGP (Indicazioni Geografiche Protette) e il Regolamento Comunitario 834/2007 sull’agricoltura biologica. La legislazione relativa ai prodotti agroalimentari di qualità è integrata dal regolamento 509/06, che ha introdotto i prodotti a marchio STG (Specialità Tradizionale Garantita).
L’Unione Europea ha stabilito tali regolamenti per incentivare lo sviluppo rurale di determinate aree del territorio valorizzando così i prodotti caratteristici di ciascuna Regione di ogni paese membro. E’ stato inoltre introdotto un nuovo regolamento sui marchi DOP/IGP. Per venire incontro alle necessità degli operatori e dei consumatori, – segnala il Ministero- i nuovi regolamenti europei (n. 628 del 02.07.08) hanno modificato i loghi DOP e IGP, che risultavano troppo simili tra loro. Nel dettaglio si dice DOP – Denominazione di Origine Protetta – quando i prodotti agroalimentari hanno caratteristiche qualitative dipendenti dal territorio in cui sono prodotti, ovvero quando si coniugano ambiente geografico e produzione tradizionale e artigianale che permettono di ottenere un prodotto inimitabile al di fuori del luogo di origine. Questa combinazione, affinchè si raggiungano risultati ottimali, è sottoposta ad un rigido controllo a garanzia della qualità DOP.
Un altro simbolo conosciuto è l’IGP – Indicazione Geografica Protetta, cioè un marchio di origine che viene attribuito a quei prodotti agricoli e alimentari per i quali una determinata qualità dipende dall’origine geografica e la cui produzione o trasformazione avviene in una precisa area.
Per l’IGP occorre che una fase del processo produttivo deve avvenire in una particolare zona. In questi ultimi anni va molto di moda la dicitura Agricoltura Biologica i cui prodotti, oltre a rispettare accurate regole di produzione tradizionale, sono riconoscibili dalla dizione in etichetta “Agricoltura biologica – Regime di controllo CE”.

Meno nota, perchè introdotta da poco, è la dicitura STG – Specialità Tradizionale Garantita, marchio di origine volto a tutelare produzioni che siano caratterizzate da metodi di produzione tradizionale. Questa certificazione si rivolge a prodotti agricoli e alimentari che abbiano una “specificità” legata alla produzione o alla tradizione di una determinata area geografica, ma che non vengano prodotti necessariamente solo in tale area. PAT – Prodotti Agroalimentari Tradizionali.
I PAT, sono regolamentati dall’ art. 8 del D. Lgs. 173 del 1998 e dal DM 350 del 1999 e puntano la loro specificità su una produzione imprescindibilmente legata a metodi tradizionali. A differenza di DOP e IGP, essi hanno produzione e diffusione limitata e per la loro salvaguardia è stato creato un elenco ufficiale a cura del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in cui sono presenti oltre 4000 prodotti definiti tradizionali.

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