Palermo, le fatture non erano false, maximulta annullata - QdS

Palermo, le fatture non erano false, maximulta annullata

Palermo, le fatture non erano false, maximulta annullata

lunedì 29 Marzo 2021

La decisione della Commissione Tributaria Regionale. L'Agenzia delle Entrate aveva chiesto all'azienda centoventiquattromila euro sostenendo che certe sponsorizzazioni erano fittizie

La Commissione Tributaria Regionale ha annullato un avviso di accertamento di centoventiquattromila euro emesso dall’Agenzia delle Entrate contro una società di servizi palermitana accusata di aver fatturato sponsorizzazioni inesistenti.

Le sanzioni erano state emesse dopo alcune verifiche eseguite nei confronti di una società terza che risultava avere – secondo gli ispettori – le caratteristiche della società cartiera e che non avrebbe fornito i servizi indicati nelle fatture, spiega il professor Angelo Cuva che con l’avvocato Luca Restivo ha difeso l’azienda .

“Con la sentenza 1689/2021 pubblicata nei giorni scorsi – continua Cuva – , la Commissione Tributaria ha condiviso la tesi difensiva da noi proposta nel merito e già accolta in primo grado secondo la quale non si comprende come da una verifica fiscale effettuata nei riguardi di soggetti terzi, possa automaticamente dedursi una condotta fraudolenta, solo come semplice conseguenza dell’instaurazione di un unico rapporto contrattuale intrattenuto con questa società”.

La Commissione ha inoltre osservato che l’amministrazione finanziaria “può dare prova dell’inesistenza delle operazioni fatturate anche in via indiretta, mediante presunzioni semplici, gravando, in tal caso, sul contribuente l’onere di provare il contrario”.

“Ma nel nostro caso -conclude Cuva -, non c’è prova alcuna che la prestazione (sponsorizzazione in occasione di competizioni sportive) non sia stata resa, ma c’è, anzi la prova , risultante da riproduzioni fotografiche, che, almeno in alcuni casi, la prestazione è stata effettiva”.

Per cui i giudici d’appello hanno confermato la sentenza di primo grado condannando l’Agenzia al pagamento delle spese di giudizio.

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