Chiarimenti dell'Inps sulla pensione anticipata da “opzione donna” relativi alle richieste di riscatto degli anni di studi universitari per periodi anteriori al 1° gennaio 1996
Con il messaggio n. 4560 dello scorso giorno 21 l’Istituto della Previdenza Sociale (INPS) comunica che, a seguito delle richieste ricevute da parte di alcune Strutture territoriali ed a seguito di segnalazioni da parte di alcuni Enti di patronato si sono avuti dei chiarimenti sulla pensione anticipata da “opzione donna” relativi alle richieste di riscatto degli anni di studi universitari per periodi anteriori al 1° gennaio 1996 con onere determinato con il criterio del calcolo “a percentuale” su richiesta “agevolato”, previo istanza di richiesta di autotutela, da parte delle interessate, da presentarsi all’INPS entro il 31 dicembre 2021.
Di seguito i chiarimenti forniti dall’INPS con la citata circolare
Il riscatto in via eccezionale dei periodi di studio universitari
Possono fruire della facoltà in discorso le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2018 hanno maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un’età anagrafica pari o superiore a cinquantotto anni, se lavoratrici dipendenti, e pari o superiore a cinquantanove anni, se lavoratrici autonome.
Occorre che le lavoratrici in argomento abbiano soddisfatto le seguenti condizioni:
- perfezionato, alla data di presentazione della domanda di riscatto, i requisiti (anagrafico e contributivo) prescritti per la pensione anticipata c. d. opzione donna, tenendo conto anche della contribuzione da riscattare;
- esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo e presentazione della domanda di riscatto, in data anteriore alla pubblicazione del messaggio INPS in commento.
È importante sottolineare che se l’esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo ha prodotto effetti sostanziali – quali l’accettazione dell’onere di riscatto determinato con il diverso criterio del calcolo a percentuale (“agevolato” in caso di riscatto del corso universitario di studio) per periodi collocati temporalmente in data anteriore al 1° gennaio 1996 ovvero il superamento del c.d. massimale contributivo – per i soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, e, pertanto, preclude anche l’accesso alla pensione anticipata c.d. opzione donna.
Il riesame delle domande in autotutela
Alla luce delle incertezze chiarite con il messaggio in commento le Strutture territoriali vengono invitate a procedere all’esame delle domande di pensione anticipata c.d. opzione donna dando attuazione alle indicazioni contenute nel detto messaggio e a provvedere, su istanza di parte, al riesame in autotutela dei provvedimenti di reiezione.
Salvatore Freni