“Obbligo vaccinale, occorre limitare coinvolgimento dell’Agenzia Entrate” - QdS

“Obbligo vaccinale, occorre limitare coinvolgimento dell’Agenzia Entrate”

“Obbligo vaccinale, occorre limitare coinvolgimento dell’Agenzia Entrate”

venerdì 11 Febbraio 2022

Il Garante della Privacy interviene sul trattamento dei dati dei soggetti inadempienti. “Va garantita la riservatezza sullo stato di salute dell’interessato”

ROMA – “L’Agenzia delle Entrate Riscossione ha un trattamento dei dati sensibili che rischia di risultare eccedente. Il suo coinvolgimento in fasi così iniziali del procedimento permette all’Agenzia di acquisire dati relativi alla condizione vaccinale anche di soggetti ai quali non potrebbe accedere se venisse coinvolta nella sola fase successiva di addebito previa selezione dei soggetti effettivamente inadempienti. Pertanto al fine di garantire l’effettivo principio di minimizzazione dei dati in esame, soggetti a una tutela rafforzata, e evitare il coinvolgimento dell’Agenzia delle Entrate in fasi prodromiche a quelle riscossive, si potrebbe limitare la competenza alle sole fasi successive all’addebito, solo in quel momento il coinvolgimento dell’Agenzia Entrate riscossione può ritenersi pienamente legittimato. Le peculiarità del procedimento sanzionatorio non possono legittimare competenza ulteriori rispetto a quella riscossiva da esercitarsi a partire dalla notifica di avviso di addebito”.
Lo ha afferma Pasquale Stanzione, Garante per la protezione dei dati personali, in audizione alla Commissione Affari sociali della Camera, nell’ambito dell’esame del dl di conversione del decreto n. 1 del 2022 riguardante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza Covid-19 nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore.

“Le norme maggiormente rilevanti in quest’audizione sono l’accertamento dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale e il trattamento dei dati degli studenti alla fine della loro ammissione a scuola in caso di positività. Per la disciplina di inosservanza dell’obbligo vaccinale, oggetto di reclami al Garante, la competenza di erogare la sanzione amministrativa è attribuita al Ministero della Salute che la esercita avvalendosi mediante l’ente pubblico Agenzia delle Entrate Riscossione. L’Agenzia delle Entrate ha fini accertativi e il Ministero le rende disponibile l’elenco dei soggetti inadempienti, ma non le ragioni dell’esenzione che in caso di opposizione di eccezione alla contestazione devono essere fatte valere all’Asl”.

“Ai fini di garantire che il flusso informativo sia limitato nei termini su esposti sarebbe opportuno escludere espressamente che l’attestazione dell’Asl all’Agenzia delle Entrate contenga informazioni idonee a rivelare lo stato di salute dell’interessato e dati ulteriori rispetto alla sola insussistenza dell’obbligo vaccinale o all’impossibilità di adempiervi – ha proseguito -.

“Andrebbe escluso espressamente, per altri versi, che ai fini della notizia da fornire all’Agenzia si debbano fornire informazioni relative al differimento o all’esenzione dell’obbligo vaccinale o altra ragione di oggettiva e assoluta impossibilità. Al fine di garantire l’osservanza del principio di integrità e riservatezza, le misure tecniche e organizzative delle Asl sulle comunicazioni per garantire la sicurezza dei dati e prevenire accessi abusivi, andrebbe chiarito, anche nello stesso decreto legge, che il ruolo dell’attività di Agenzia delle Entrate Riscossione è qualificabile come proprio del responsabile del trattamento. Tali integrazioni da operare all’interno del testo contribuirebbero a rafforzare le garanzie di sicurezza del trattamento presidiandolo con misure idonee a evitare accessi indebiti a tali dati”, conclude.

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