Ravvedimento operoso, come fare pace col Fisco - QdS

Ravvedimento operoso, come fare pace col Fisco

Ravvedimento operoso, come fare pace col Fisco

mercoledì 18 Maggio 2022

Possibile regolarizzare una violazione tributaria: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 11 del 12 maggio

ROMA – Come è noto, l’articolo 13 del Decreto Legislativo 472 del 18 dicembre 1997 prevede una riduzione della sanzione nel caso in cui il contribuente, che ha commesso una violazione di natura tributaria, prima ancora della notifica dell’avviso di accertamento di rettifica o di liquidazione, nonché prima della ricezione delle comunicazioni ai sensi degli artt. 36 bis e 36 ter del D.P.R. 600/73 e 54 bis del D.P.R. 633/72, regolarizzi l’omissione o l’adempimento non correttamente eseguito entro un determinato periodo di tempo.
Evidentemente, la riduzione della sanzione è tanto maggiore quanto più tempestiva è la regolarizzazione.

Per considerare avvenuta la regolarizzazione occorre versare, entro le diverse scadenze previste dalla legge, la sanzione in misura ridotta, unitamente all’eventuale tributo non pagato ed ai relativi interessi al tasso legale e calcolati a giorni.

Varie possibilità di ravvedimento previste dalla legge

Qui di seguito si descrivono le varie possibilità di ravvedimento previste dalla legge, denominando le singole fattispecie con un aggettivo, convenzionale, con il quale le stesse vengono comunemente indicate e che ne identifica i tempi dell’adempimento.

a) “sprint” (D.Lgs, 471/97, art. 13, c. 1, 3° periodo), che prevede la sanzione ridotta allo 0,1% (1/15 di 1/10 del 15%), per ogni giorno di ritardo, a condizione che il versamento sia eseguito entro 14 giorni dall’omissione;
b) “breve” (D.Lgs. 472/97, art. 13, c. 1, lett. a) e D.Lgs, 471/97, art. 13, c. 1, 2° periodo), che prevede la sanzione pari ad 1/10 del minimo (1,50%), a condizione che il versamento sia eseguito entro 30 giorni dall’omissione;
c) “intermedio” (D.Lgs. 472/97, art. 13, c. 1, lett. a-bis), e D.Lgs, 471/97, art. 13, c. 1, 2° periodo), che prevede la sanzione pari ad 1/9 del minimo, a condizione che la regolarizzazione ed il versamento siano eseguiti entro 90 giorni dall’omissione o dall’errore, ovvero, per le omissioni e gli errori commessi in dichiarazione, entro 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l’omissione o l’errore è stato commesso;
d) “lungo” (D.Lgs. 472/97, art. 13, c. 1, lett. b), che prevede la sanzione pari ad 1/8 del minimo, a condizione che il versamento sia eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, se non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore;

e) “lunghissimo”, che prevede sanzioni pari ad 1/7 del minimo, a condizione che la regolarizzazione ed il versamento siano eseguiti entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, se non è prevista dichiarazione periodica, entro 2 anni dall’omissione o dall’errore (D.Lgs. 472/97, art. 13, c. 1, lett. b-bis)
f) “ancora più lungo” con sanzioni pari ad 1/6 del minimo, se la regolarizzazione ed il versamento siano eseguiti anchew oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, se non è prevista dichiarazione, oltre 2 anni dall’omissione o dall’errore (D.Lgs. 472/97, art. 13, c. 1, lett. b-ter);
g) “a seguito di p.v.c.” (D.Lgs. 472/97, art. 13, c. 1, lett. b-quater), che prevede sanzioni pari ad 1/5 del minimo, a condizione che la regolarizzazione ed il versamento siano effettuati a seguito di processo verbale di constatazione della violazione e prima che sia notificato il susseguente atto dall’Ufficio.
h)“Ravvedimento dichiarazione” in caso di omessa presentazione della dichiarazione, versando una sanzione pari ad 1/10 del minimo (a condizione che questa venga presentata entro 90 giorni dalla scadenza (D.Lgs. 472/97, art. 13, c. 1, lett. c).

Recentemente, con Circolare n. 11 del 12 Maggio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di ravvedimento operoso in presenza di violazioni derivanti da condotte “fraudolente”.
L’evoluzione normativa e, in particolare, l’inserimento, al comma 2 dell’articolo 13 del d.lgs. n. 74 del 2000, del riferimento esplicito agli articoli 2 e 3 del medesimo decreto, confermando la volontà del legislatore di incentivare progressivamente il ricorso al ravvedimento operoso anche ai fini degli effetti penali, ossia senza alcuna distinzione riguardo alla tipologia di violazione tributaria contestata, legittimano, quindi, l’accesso all’istituto del ravvedimento operoso anche per le condotte dichiarative fraudolente.

Superata la preclusione al ravvedimento in presenza di condotte fraudolente

Deve dunque ritenersi superata, afferma l’Agenzia con la citata circolare, la preclusione al ravvedimento in presenza di condotte fraudolente come espressa con la circolare n. 180/E del 1998.

Sia concessa, comunque, una piccola notazione.
Quanti contribuenti sono in grado di calcolare la riduzione della sanzione? Quanti sono in grado di calcolare gli interessi (legali calcolati a giorni)? Sicuramente pochissimi.
E sappiamo che se l’importo versato per il ravvedimento non è corretto, la definizione si considera non avvenuta, con l’applicazione della sanzione “piena”.
Molti, poi, vengono a conoscenza dello “sconto” di cui avrebbero avuto la possibilità di beneficiare solo quando il termine è passato.

Ciò vuol dire che la farraginosità dell’attuale sistema tributario. Compreso il sistema sanzionatorio amministrativo, non favorisce la definizione spontanea delle controversie, a meno che non ci si affidi ad esperti del settore.

Se il sistema per ravvedersi fosse, invece, veramente semplice, magari esclusivamente e più semplicemente legato ai giorni del ritardo, sarebbero sicuramente molti di più i contribuenti che se ne avvarrebbero, a beneficio dell’adempimento spontaneo e della “compliance”.

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