Tributi locali e cumulo giuridico di sanzioni - QdS

Tributi locali e cumulo giuridico di sanzioni

Tributi locali e cumulo giuridico di sanzioni

venerdì 10 Febbraio 2023

Trasgressore “paga” solo la violazione più grave aumentata di una determinata percentuale. Disatteso Dlgs 472/’97: contribuente “costretto” a rispondere di tutti gli illeciti

ROMA – La questione è abbastanza nota e ne abbiamo pure parlato dalla pagine di questo Quotidiano. Si tratta dell’applicabilità o meno, in materia di tributi locali, del cosiddetto “cumulo giuridico”, principio previsto dall’articolo 12 del Decreto Legislativo 472 del 18 dicembre 1997.

Secondo tale disposizione, in presenza di più violazioni tributarie, non si applica il cumulo “materiale”, ma il trasgressore viene punito con la sanzione più grave aumentata di una determinata percentuale, a seconda che si tratti di “concorso formale omogeneo” (con una sola azione più violazioni di una stessa disposizione); “concorso formale eterogeneo” (con una sola azione più violazioni di diverse disposizioni); “concorso materiale omogeneo” (con più azioni diverse violazioni formali della stessa disposizione); “concorso materiale eterogeneo” (con più azioni, anche in tempi diversi, esistenza di più violazioni sostanziali di disposizioni diverse).

Il problema sta nel fatto che tale principio, applicabile per tutte le violazioni tributarie, applicato sempre correttamente dall’Agenzia delle Entrate, da alcuni (e sottolineo solo da alcuni) Comuni viene assolutamente trascurato, applicando, in caso di violazioni in materia di tributi locali, come la Tari o l’Imu, il “cumulo materiale”, ossia la sommatoria di tutte le sanzioni che dalla condotta del contribuente trasgressore emergono.

Ora, però, dopo tante sollecitazioni nei confronti di numerosi comuni inadempienti, ed anche dopo numerose sentenze dei Giudici di merito della Sicilia, è stata pubblicata una sentenza della Corte di Cassazione, la n. 998 del 16 gennaio 2023, con la quale si afferma, una volta per tutte, che il cumulo giuridico (se più favorevole al contribuente rispetto al cumulo materiale) non solo si applica in presenza della continuazione dell’illecito tributario, ma si applica pure in materia di tributi locali.

Speriamo che di tale principio della Cassazione se ne tenga conto in tutti gli uffici tributari del nostro Paese, evitando disparità di trattamento che, purtroppo, diverse volte si sono verificate.

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