ROMA – Con l’articolo 4 del D.L. n. 145 del 18 ottobre 2023 (collegato alla Manovra 2024), pubblicato lo stesso giorno nella Gazzetta Ufficiale n. 244, per ora solo per l’annualità 2023, le persone fisiche titolari di partita Iva che nel periodo d’imposta precedente (2022) hanno dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro, possono effettuare il versamento del secondo acconto delle imposte dirette, ossia il 60% delle imposte pagate per l’anno 2022 (il 40% è stato versato, anche tramite rateizzazione, a giugno), anziché entro il 30 novembre 2023, entro il 16 gennaio dell’anno successivo (2024), oppure in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio 2024, con scadenza il 16 di ogni mese.
In caso di rateizzazione, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi di cui all’articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.