Il premio dovuto si calcola applicando il tasso di rischio di riferimento alla retribuzione imponibile. Questo consente di determinare la rata per regolazione e il premio dovuto per il periodo iniziato (rata anticipata)
ROMA – Prossima scadenza per le aziende – il 16 maggio – è la presentazione della dichiarazione delle retribuzioni e il relativo versamento. Il premio dovuto all’Inail si calcola applicando il tasso di rischio di riferimento alla retribuzione imponibile, questo consente di determinare, distintamente, il premio relativo al periodo concluso (rata per regolazione) e il premio dovuto per il periodo iniziato (rata anticipata).
Scadenza posticipata, rispetto a quella naturale, a seguito delle importanti novità apportate dalla Legge di Bilancio 2019 è la revisione delle tariffe dei premi, con importanti ripercussioni sulle modalità di calcolo del premio Inail.
In particolare, la riduzione prevista dall’articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, alla luce delle nuove tariffe deve essere applicata nella misura del 15,81% dei premi ordinari delle polizze dipendenti, dei premi delle polizze navigazione marittima e dei premi speciali unitari delle polizze artigiani, soltanto per il premio di regolazione per il 2018 e non anche alla rata anticipata per il 2019.
In merito al premio supplementare silicosi e asbestosi previsto dagli articoli 153 e 154 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, la legge di Bilancio per il 2019 all’articolo 1, comma 1126, lettera l), ha previsto che anch’esso sia dovuto solo per il solo premio di regolazione 2018 e non per la rata anticipata 2019. Inoltre, sono state previste anche delle riduzioni per il settore edile nella misura dell’11,50% per il solo premio per regolazione, a condizione che il richiedente sia in possesso del requisito della regolarità contributiva nei confronti di Inps, Inail e Casse Edili “Durc Online”.
A tal proposito, gli interessati devono trasmettere entro il 16 maggio 2019 – data di presentazione della dichiarazione delle retribuzioni – l’apposito modello “Autocertificazione per sconto settore edile” reperibile all’interno del portale Inail.
Se la richiesta del beneficio è effettuata per la prima volta o se sono intervenute modifiche rispetto a quanto precedentemente dichiarato, i datori di lavoro devono trasmettere per posta elettronica o Pec alla sede competente del’I.T.L. la “Dichiarazione per benefici contributivi” con la quale autocertificano l’assenza di provvedimenti definitivi per illeciti penali o amministrativi in materia di tutela delle condizioni di lavoro.
Altresì vengono confermate le riduzioni anche per il versamento del premio dovuto dalle imprese artigiane, le quali sono ammesse alla riduzione nella misura del 7,09% se in regola con tutti gli obblighi previsti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro dal decreto legislativo n. 81/2008 e che non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente. Per la richiesta di ammissione al beneficio devono barrare l’apposita casella nella dichiarazione delle retribuzioni “Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781” dell’anno scorso.
Inoltre, la sussistenza dei requisiti per la fruizione della riduzione è evidenziata nelle basi di calcolo nella sezione “Regolazione anno 2018 Agevolazioni”.