Legittima difesa non configurabile se non c'è violenza - QdS

Legittima difesa non configurabile se non c’è violenza

Legittima difesa non configurabile se non c’è violenza

martedì 15 Ottobre 2019

A pronunciarsi è la Cassazione con la sentenza 40414/2019, la prima nella quale viene esaminata la legge 36 del 2019. La causa di giustificazione non consente una reazione nei confronti del soggetto che si introduca nella propria dimora

ROMA – Nel caso di intromissione nel domicilio ma non avviene un’aggressione o minaccia, non può essere invocata la legittima difesa domiciliare. A pronunciarsi è la Corte di Cassazione con la sentenza 40414/2019, la prima nella quale viene esaminata la legge 36 del 2019. Il giudizio della Suprema Corte fa riferimento ad una vicenda riguardante un uomo che è stato condannato per lesioni personali aggravate. Di rientro nella sua abitazione, il padrone di casa ha trovato all’interno uno sconosciuto e spaventato ha aggredito quest’ultimo alla testa con una mazza da baseball.

La Corte ha respinto il ricorso dell’uomo che lamentava il mancato riconoscimento, a suo favore, della scriminante della legittima difesa. Dello stesso avviso della Corte d’Appello anche la Cassazione che si è rifatta al nuovo articolo 52 del Codice penale, il quale fa riferimento alla necessità che l’introduzione nell’abitazione altrui sia avvenuta con violenza o minaccia. In caso contrario, la scriminante della legittima difesa non può scattare.

La Suprema Corte ha spiegato che “la causa di giustificazione di cui all’art. 52 c.p. non consente un’indiscriminata reazione nei confronti del soggetto che si introduca fraudolentemente nella propria dimora, ma presuppone un attacco, nell’ambiente domestico, alla propria o all’altrui incolumità, o, quanto meno, un pericolo di aggressione” .

Nella sentenza viene evidenziato come la persona offesa non abbia attaccato o minacciato il padrone di casa: “Nel caso in esame, vi sarebbe stata, secondo la stessa ricostruzione dell’imputato, la mera introduzione nell’appartamento da parte della persona offesa, non accompagnata da altre circostanze rilevanti ai fini dell’operatività della presunzione di proporzionalità tra offesa e difesa di cui all’art. 52 c.p., comma 2, nè, ancor prima, idonee a far sorgere la stessa necessità di difesa contro una offesa ingiusta”.

Ed proprio adesso che gli Ermellini riprendono la legge voluta con tanta volontà dalla Lega: “Ciò che balza evidente – si legge nella sentenza – leggendo la nuova norma – ed è di rilevo nella fattispecie in esame – è che nella nuova ipotesi della cd. legittima difesa domiciliare presunta – quella cioè posta in essere contro l’intromissione nel domicilio – affinché l’azione lesiva del soggetto agente possa essere presuntivamente ritenuta scriminata – sia pure, come detto, in maniera non assoluta – occorre che l’intrusione nell’abitazione sia avvenuta con violenza o minaccia (così testualmente il nuovo comma 4 dell’art. 52 c.p. come modificato dalla L. n. 36 del 2019: “Nei casi di cui al secondo e al comma 3 agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l’intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone”), laddove a nessuna delle due dette circostanze è fatto riferimento nella ricostruzione del caso in esame; anche lo stesso ricorrente non fa mai riferimento ad una intrusione con minaccia o violenta.

Dunque, la nuova norma in tema di legittima difesa domiciliare presunta richiede che l’intrusione nell’altrui domicilio avvenga con violenza o minaccia affinché l’azione lesiva posta in essere da chi reagisce risulti presuntivamente scriminata.

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