Assunzione giovani e donne svantaggiate, sgravi contributivi prorogati - QdS

Assunzione giovani e donne svantaggiate, sgravi contributivi prorogati

Assunzione giovani e donne svantaggiate, sgravi contributivi prorogati

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mercoledì 02 Febbraio 2022

L'Inps proroga sino al 30 giugno 2022 le riduzioni contributive per i datori di lavoro privati che assumono giovani di età inferiore a trentasei anni o donne svantaggiate oppure che hanno sede al Sud

Con la circolare n. 403 del 26 gennaio 2022 l’INPS proroga sino al 30 giugno 2022 le riduzioni contributive per i datori di lavoro privati che assumono giovani di età inferiore a trentasei anni o donne svantaggiate oppure che hanno sede nel Mezzogiorno d’Italia.

Esaminiamo di seguito le condizioni ed i tempi ai quali i datori di lavoro privati possono fruire delle dette riduzioni contributive.

Assunzione di giovani con meno di trentasei anni

Per  le  nuove  assunzioni  a  tempo  indeterminato  e  per  le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate sino al prossimo 30 giugno 2022, ai datori di lavoro privati è riconosciuto un esonero  contributivo nella misura del 100%, per  un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, con riferimento ai soggetti che alla  data  della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età.

Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche pari al 33% per i lavoratori dipendenti.

Lo stesso esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di quarantotto mesi ai datori di lavoro privati   che   effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

L’esonero contributivo in argomento spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei sei  mesi precedenti l’assunzione, né procedano, nei nove mesi successivi alla stessa,  a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero  a licenziamenti collettivi,  nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

Le disposizioni appena dette non  si  applicano alle prosecuzioni di contratto e alle assunzioni anche  nei  casi  di  prosecuzione, successiva al 31 dicembre 2017, di un contratto di  apprendistato  in rapporto a tempo indeterminato, studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro pari almeno al 30% delle  ore  di alternanza previste, ovvero pari almeno al 30 % del  monte ore previsto per le attività di alternanza all’interno dei  percorsi erogati  ovvero pari almeno  al  30% del  monte  ore previsto per le attività di alternanza  realizzata  nell’ambito  dei percorsi presso gli Istituti tecnici superiori, ovvero pari almeno al 30% del  monte ore  previsto  dai  rispettivi  ordinamenti  per  le   attività   di alternanza nei percorsi universitari; studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di  lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione  secondaria  superiore,  il  certificato  di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione. SGRAVI CONTRIBUTIVI PER LE ASSUNZIONI DI DONNE SVANTAGGIATE. CONTINUA LA LETTURA

Assunzione di donne svantaggiate

Per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate  nel  biennio 2021-2022,  in  via  sperimentale,  l’esonero  contributivo per l’assunzione di donne  prive di occupazione retribuito da almeno sei mesi residenti in zone ove il tasso di disparità uomo-donna supera il 25% in tutti i settori economici e per l’assunzione di donne prive di occupazione retribuita da almeno ventiquattro mesi ovunque residenti, è riconosciuto nella misura del 100% nel limite massimo  di importo pari a 6.000 euro annui. Tali assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l’orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno; per esempio se due lavoratori prestano la loro opera per 20 ore settimanali e l’orario per i lavoratori a tempo pieno è 40 ore settimanali, i due lavoratori a tempo parziale sono considerati come un solo lavoratore. L’incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate e facenti capo anche per interposta persona allo stesso soggetto; per esempio se una società occupa 10 lavoratori e la sua controllata ne occupa 5, nel caso in cui uno di esso si dimette, la consistenza occupazionale risulta essere di 14 unità. SGRAVI CONTRIBUTIVI PER LE ASSUNZIONI AL SUD. CONTINUA LA LETTURA

Mantenimento dell’occupazione nelle Regioni del Mezzogiorno d’Italia

Al fine di contenere gli effetti  straordinari  sull’occupazione determinati dall’epidemia da COVID-19 nel Mezzogiorno d’Italia e di garantire  la  tutela  dei livelli occupazionali, ai datori di lavoro  privati,  con  esclusione del  settore  agricolo  e  dei  contratti  di  lavoro  domestico,  è riconosciuta, con riferimento ai rapporti di  lavoro  dipendente,  la cui sede di lavoro sia situata in regioni che nel  2018  presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75% della media EU27 o comunque compreso tra il 75% e il 90% e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale, un  esonero dal versamento dei contributi pari al 30% dei  complessivi contributi previdenziali dovuti  dai  medesimi,  con  esclusione  dei premi  e  dei  contributi spettanti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

A tal fine l’esonero contributivo in argomento si applica fino al 31 dicembre 2029, modulato come segue:

  a) in misura pari al 30 per cento dei complessivi contributi previdenziali da versare fino al 31 dicembre 2025;

  b) in misura pari al 20 per cento dei complessivi contributi previdenziali da versare per gli anni 2026 e 2027;

  c) in misura pari al 10 per cento dei complessivi contributi previdenziali da versare per gli anni 2028 e 2029.

Salvatore Freni

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