L'Inps proroga sino al 30 giugno 2022 le riduzioni contributive per i datori di lavoro privati che assumono giovani di età inferiore a trentasei anni o donne svantaggiate oppure che hanno sede al Sud
Con la circolare n. 403 del 26 gennaio 2022 l’INPS proroga sino al 30 giugno 2022 le riduzioni contributive per i datori di lavoro privati che assumono giovani di età inferiore a trentasei anni o donne svantaggiate oppure che hanno sede nel Mezzogiorno d’Italia.
Esaminiamo di seguito le condizioni ed i tempi ai quali i datori di lavoro privati possono fruire delle dette riduzioni contributive.
Assunzione di giovani con meno di trentasei anni
Per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate sino al prossimo 30 giugno 2022, ai datori di lavoro privati è riconosciuto un esonero contributivo nella misura del 100%, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età.
Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche pari al 33% per i lavoratori dipendenti.
Lo stesso esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di quarantotto mesi ai datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
L’esonero contributivo in argomento spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei sei mesi precedenti l’assunzione, né procedano, nei nove mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.
Le disposizioni appena dette non si applicano alle prosecuzioni di contratto e alle assunzioni anche nei casi di prosecuzione, successiva al 31 dicembre 2017, di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato, studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro pari almeno al 30% delle ore di alternanza previste, ovvero pari almeno al 30 % del monte ore previsto per le attività di alternanza all’interno dei percorsi erogati ovvero pari almeno al 30% del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell’ambito dei percorsi presso gli Istituti tecnici superiori, ovvero pari almeno al 30% del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari; studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione. SGRAVI CONTRIBUTIVI PER LE ASSUNZIONI DI DONNE SVANTAGGIATE. CONTINUA LA LETTURA
Assunzione di donne svantaggiate
Per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022, in via sperimentale, l’esonero contributivo per l’assunzione di donne prive di occupazione retribuito da almeno sei mesi residenti in zone ove il tasso di disparità uomo-donna supera il 25% in tutti i settori economici e per l’assunzione di donne prive di occupazione retribuita da almeno ventiquattro mesi ovunque residenti, è riconosciuto nella misura del 100% nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui. Tali assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l’orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno; per esempio se due lavoratori prestano la loro opera per 20 ore settimanali e l’orario per i lavoratori a tempo pieno è 40 ore settimanali, i due lavoratori a tempo parziale sono considerati come un solo lavoratore. L’incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate e facenti capo anche per interposta persona allo stesso soggetto; per esempio se una società occupa 10 lavoratori e la sua controllata ne occupa 5, nel caso in cui uno di esso si dimette, la consistenza occupazionale risulta essere di 14 unità. SGRAVI CONTRIBUTIVI PER LE ASSUNZIONI AL SUD. CONTINUA LA LETTURA
Mantenimento dell’occupazione nelle Regioni del Mezzogiorno d’Italia
Al fine di contenere gli effetti straordinari sull’occupazione determinati dall’epidemia da COVID-19 nel Mezzogiorno d’Italia e di garantire la tutela dei livelli occupazionali, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, è riconosciuta, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, la cui sede di lavoro sia situata in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75% della media EU27 o comunque compreso tra il 75% e il 90% e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale, un esonero dal versamento dei contributi pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai medesimi, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
A tal fine l’esonero contributivo in argomento si applica fino al 31 dicembre 2029, modulato come segue:
a) in misura pari al 30 per cento dei complessivi contributi previdenziali da versare fino al 31 dicembre 2025;
b) in misura pari al 20 per cento dei complessivi contributi previdenziali da versare per gli anni 2026 e 2027;
c) in misura pari al 10 per cento dei complessivi contributi previdenziali da versare per gli anni 2028 e 2029.
Salvatore Freni