“Coll off stok”, recepita la direttiva Ue: nuove regole - QdS

“Coll off stok”, recepita la direttiva Ue: nuove regole

Salvatore Forastieri

“Coll off stok”, recepita la direttiva Ue: nuove regole

giovedì 23 Dicembre 2021

Con il Dlgs n. 192/2021, in vigore dallo scorso 1 dicembre, è entrata in vigore la norma che, aggiungendo al D.L. 331/93 gli articoli 38 ter e 41 bis, recepisce la direttiva 2018/2010 con la quale si regolamenta una prassi intracomunitaria per la quale, fino ad ora, era prevista necessariamente l’identificazione del soggetto italiano nel Pese Ue di destinazione dei beni e, viceversa, del soggetto straniero Ue, quando la destinazione dei beni è l’Italia.

Il “Coll off stok” si verifica quando un operatore Ue trasporta in un altro Stato Ue, in previsione di una successiva cessione, alcuni beni senza che si verifichi al momento il trasferimento giuridico degli stessi beni ad un altro operatore comunitario. Tale trasferimento giuridico avviene in un secondo momento e, comunque, entro il termine di 12 mesi. Fin’ora, giuridicamente si verificava prima una cessione a se stesso in un Paese comunitario diverso da quello in cui il cedente è stabilito, con la conseguente necessità dell’identificazione fiscale. Poi, la successiva cessione nel Paese in cui i beni erano stati precedentemente trasferiti dal proprietario.

Dal 1^ dicembre 2021, come già detto, i nuovi articoli 38 ter e 41 bis del D.L. 331 del 30/8/1993 consentono, nel rispetto di determinate condizioni espressamente stabilite dai citati articoli, di evitare la “identificazione” del proprietario dei beni nell’atro Paese, considerando l’operazione intracomunitaria (cessione, 38 ter, e acquisto, 41 bis) in attesa di perfezionamento, fino al verificarsi dell’effetto traslativo il quale, come pure precedentemente detto, deve avvenire entro 12 mesi. (sf)

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