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Contenziosi, adempimenti: anche il fisco va in ferie

Salvatore Forastieri

Contenziosi, adempimenti: anche il fisco va in ferie

martedì 15 Agosto 2023

Sospesi fino al 4 settembre i termini per la trasmissione di documenti e informazioni richiesti dall’Agenzia delle Entrate. Dopo un mese di luglio bollente per i contribuenti con ben 242 scadenze

ROMA – Il fisco va in ferie nel mese di agosto. È stato un mese di luglio estremamente caldo, non solo dal punto di vista meteorologico, ma anche da quello riguardante gli adempimenti fiscali.

Dallo “scadenzario” dell’Agenzia delle Entrate risulta che in meno di 15 giorni ci sono stati ben 242 appuntamenti fiscali in scadenza, tra cui Irpef, cedolare secca, Iva, Ires e sostitutive varie, senza considerare i termini per la gestione dei 730, con la chiusura allo scorso 23 luglio della terza finestra temporale per le trasmissioni dei modelli.
È stato necessario gestire pure le numerose comunicazioni di irregolarità trasmesse in questi giorni dalla stessa Agenzia delle entrate, comprese le ultime relative alla liquidazione dei trattamenti di fine rapporto erogati nel 2019.

In Agosto, però, anche il fisco prende un po’ di ferie

Non bisogna dimenticare, tuttavia, che attualmente, oltre alla nota sospensione feriale del contenzioso nel mese di agosto, vige l’articolo 37, c. 11 bis, del DL 223/2006 in base al quale “Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 17 (versamento unitario delle imposte e dei contributi) e 20, comma 4 (versamenti rateali), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza dal 1º al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione.

I termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1º agosto al 4 settembre, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell’imposta sul valore aggiunto”.

Quindi, attualmente, riepilogando:
a) i Versamenti di cui agli articoli 17 e 20 del D.L/vo 241/97, con scadenza dal 1º al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese. Non si tratta di sospensione, ma di rinvio della scadenza a data fissa. Ricordiamoci, comunque, che visto che quest’anno il 20 agosto è domenica, il versamento slitta al 21.

b) i termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni (come quelli di cui all’articolo 32 del Dpr 600/73, ossia le risposte ai questionari, gli inviti ad esibire documentazione o a comparire, ed all’articolo 36 ter – definizione avvisi bonari – dello stesso Dpr 600/73) richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1º agosto al 4 settembre di ogni anno. In questo caso, diversamente dal primo caso, si tratta di una vera e propria sospensione dei termini per il periodo che va appunto dal 1 agosto al 4 settembre di ogni anno.

La sospensione dei termini, per espressa previsione legislativa, non si applica, però, alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.

Volendo fare qualche esempio, se un versamento scade il 1^ agosto, il pagamento potrà essere effettuato senza alcuna maggiorazione entro giorno 20 agosto (quest’anno 21 agosto).

Invece, se si tratta di una richiesta di documentazione ex art. 36 bis del Dpr 600/73, notificata in data 1^ agosto, fruendo della sospensione dei termini durante l’intero mese di agosto e fino al 4 settembre, l’adempimento non potrà essere effettuato dopo il 4 ottobre. Qualcuno parla prudentemente del 3 ottobre, magari interpretando non correttamente il noto principio del “dies a quo non computatur”.
È importante ricordare, comunque, che all’articolo 16, punto i), delle legge delega sulla riforma tributaria, recentemente approvata dal Parlamento ed ora in corso di attuazione da parte del Governo, è stabilito, tra l’altro, di “prevedere, ferma restando la salvaguardia dei termini di decadenza, la sospensione, nei mesi di agosto e dicembre di ciascun anno, dell’invio delle comunicazioni, degli inviti e delle richieste di atti, documenti, registri, dati e notizie da parte dell’Amministrazione finanziaria”; al successivo punto l) è prevista pure “la sospensione, nel mese di agosto, dei termini per la risposta dell’Agenzia delle entrate alle istanze di interpello”.

Si tratta di una disposizione che, quando sarà scritta ed attuata nel relativo decreto legislativo (“delegato”), costituirà un grosso vantaggio, privo di dubbi e trabocchetti, non solo per i contribuenti ma anche, e forse ancora di più, per i professionisti del settore, attualmente “invasi” da scadenze ed avvisi difficilmente gestibili, specialmente nel periodo estivo.

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