Decreto Sostegni, congedi per genitori e bonus baby sitting - QdS

Decreto Sostegni, congedi per genitori e bonus baby sitting

Decreto Sostegni, congedi per genitori e bonus baby sitting

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lunedì 29 Marzo 2021

Il decreto prevede, tra gli altri interventi in occasione della pandemia da COVID-19, anche aiuti ai genitori con figli minori di sedici anni o con disabilità gravi.

L’articolo 2 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 prevede agevolazioni a favore di genitori con figli minori di 16 anni o con disabilità gravi.

Agevolazioni lavorative

I commi da 1 a 5 del decreto in commento prevedono:

1.      Che il genitore  di  figlio  convivente  minore  di  anni  sedici, lavoratore  dipendente,  alternativamente  all’altro  genitore,  può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per  un  periodo corrispondente in tutto o in  parte  alla  durata  della  sospensione dell’attività  didattica  in  presenza  del  figlio,   alla   durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione  della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a  seguito di contatto ovunque avvenuto.

2.      Se la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, il genitore lavoratore  dipendente di figlio convivente minore  di  anni  quattordici,  alternativamente all’altro  genitore,  può astenersi  dal  lavoro  per  un   periodo corrispondente di sospensione e per i motivi rappresentati al punto 1. Il beneficio qui detto è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.

3.      Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del decreto legislativo 26 marzo 2001,  n. 151,  fruiti  dai genitori a decorrere dal 1° gennaio 2021, e fino alla data di entrata in vigore del decreto in commento,  durante  i  periodi  descritti al punto  1 possono  essere  convertiti  a  domanda, da presentare all’INPS,  nel congedo di cui al punto 2 con diritto all’indennità di cui al  comma 3 dell’articolo in esame e che si dirà appresso  e  non  sono  computati  né indennizzati  a  titolo  di  congedo parentale.

4.      In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all’altro, ha diritto, al ricorrere delle condizioni di cui al punto 2, primo periodo, di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

5.      In caso di figli di età compresa fra 14 e16 anni, uno dei genitori, alternativamente all’altro, ha diritto, al ricorrere delle condizioni di non potere svolgere lavoro agile, di astenersi dal  lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento  e  diritto alla conservazione del posto di lavoro.

6.      Per i giorni in cui un genitore svolge la prestazione di  lavoro in modalità agile o fruisce del congedo di cui ai commi 2 e 5  del’artico in esame, oppure non svolge alcuna attività  lavorativa  o  è sospeso  dal  lavoro, l’altro genitore non può fruire dell’astensione di cui ai detti commi, o del bonus di cui al comma 6 dello stesso articolo, salvo che  sia  genitore  anche  di altri figli minori di anni quattordici avuti da  altri  soggetti  che non stiano fruendo di alcuna delle misure qui dette.

Aiuti economici

Il decreto in esame prevede anche i seguenti supporti finanziari:

1.      Durante i periodi di cui al punto 1 del sottotitolo precedente è riconosciuta in luogo della retribuzione e, nei limiti  di spesa  di  282,8 milioni di euro per l’anno 2021, un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23 del  testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e  sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2  del  medesimo  articolo 23. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

2. I lavoratori iscritti alla gestione separata INPS, i  lavoratori autonomi, il personale del  comparto  sicurezza,  difesa  e  soccorso pubblico,  impiegato   per   le   esigenze   connesse   all’emergenza epidemiologica da  COVID-19,  i  lavoratori  dipendenti  del  settore sanitario,  pubblico  e  privato   accreditato,   appartenenti   alla categoria dei medici, degli infermieri, dei  tecnici  di  laboratorio biomedico,  dei  tecnici  di  radiologia  medica  e  degli  operatori socio-sanitari, per i figli conviventi minori  di  anni  14,  possono scegliere la corresponsione di uno o più  bonus  per  l’acquisto  di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo  di  100  euro settimanali, da utilizzare per prestazioni effettuate per i  casi  di cui al punto 1 del sottotolo precedente.

Il bonus viene erogato mediante il libretto  famiglia  Il bonus è erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai  servizi  integrativi  per l’infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai  centri  con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per  la  prima  infanzia. 

Il bonus è altresì riconosciuto   ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, subordinatamente  alla comunicazione da  parte  delle  rispettive  casse  previdenziali  del numero  dei  beneficiari.  La fruizione del   bonus   per   servizi integrativi per l’infanzia di cui al terzo periodo è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido. Il bonus di cui qui si dice può essere fruito solo se l’altro genitore non accede ad altre tutele o al congedo di cui al comma 2 del ripetuto articolo in esame e comunque in alternativa alle misure sopra descritte.

Salvatore Freni

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