Definizione agevolata delle liti fiscali pendenti: le ultime novità - QdS

Definizione agevolata delle liti fiscali pendenti: le ultime novità

web-mp

Definizione agevolata delle liti fiscali pendenti: le ultime novità

Salvatore Freni  |
mercoledì 16 Novembre 2022

Le ultime informazioni sulla definizione agevolata delle liti fiscali pendenti.

L’art. 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130 (riforma del processo tributario) a cui fanno seguito i documenti di prassi emessi dall’Agenzia delle entrate: provvedimento del 16 settembre 2022, n. 35446 (istruzioni per la compilazione della domanda di definizione agevolata) e risoluzione del 23 settembre 2022, n. 50/E (istituzione dei codici da indicare nella detta domanda) i quali offrono l’opportunità  ai  contribuenti di seguito detti di chiudere le liti fiscali pendenti dinanzi alla Suprema Corte di cassazione a condizioni agevolate.  Sono definibili attraverso le disposizioni della suddetta legge le controversie per le quali l’Agenzia delle entrate risulti:

Interamente soccombente nei precedenti gradi di giudizio ed il valore della controversia sia non superiore a  109.000 euro, con il pagamento di un importo al 5% del valore della controversia;

Soccombente in tutto o in parte in uno dei due gradi di merito ed valore della controversia sia non superiore  a  50.000 euro, con il pagamento 20% del  valore della controversia

Per controversia tributaria pendente si intendono quelle per le quali il ricorso per Cassazione è stato notificato alla controparte entro il 16 settembre 2022, purché,.entro la data della presentazione della domanda di definizione .non sia intervenuta una sentenza definitiva.

Allo scopo di chiarire il concetto di quanto detto sopra si fanno seguire due esempi:

 1°) si supponga una controversia del valore 61.000 euro, di cui 45.000 euro di imposte, 13,500 euro di sanzioni, 1.400 di interessi e 100 euro di spese.

Tale controversia è ammessa alla definizione con il pagamento del 20%, poiché l’Agenzia delle entrate è risultata soccombente in entrambi i gradi del merito ed valore della controversia è pari ad € 45.000.

2°) si supponga una controversia del valore di 140.000 euro, di cui 100.000 euro di imposte, 30.000 euro di sanzioni,  9.900 euro di interessi e 100 euro di spese.

Benché l’Agenzia delle entrate è risultata soccombente in entrambi i gradi del merito, la controversia non è ammessa alla definizione poiché il valore delle imposte non è inferiore a 100.000 euro.

È utile sottolineare che se in un ricorso sono compresi  più atti da contestare (c. d. ricorsi cumulativi), ai finii del  valore della controversia e della percentuale da versare i ricorsi sono considerati singolarmente..

Per valore della controversa si intende il valore dell’imposta al netto di interessi, diritti ed eventuali sanzioni. Se la controversia riguarda solo gli accessori (interessi, sanzioni e spese) il valore della stessa è rappresentato dagli accessori.

A tal proposito occorre sottolineare che gli accessori impugnabili autonomamente, come si è appena detto, sono quelli che non  sono collegate ad alcun tributo, poiché gli accessori che vengono notificati con cartella di pagamento autonoma, ma relativi a tributi notificati con altra cartella di pagamento fanno parte integrante della prima cartella (quella con cui si intima il pagamento di tributi).

Come chiedere la definizione

La presente definizione va richiesta per via telematica tramite invio all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell’Ufficio che è parte nella controversia, adoperando apposito modello di domanda per la definizione agevolata dei giudizi tributari.

Tale modello è reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle entrate sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. Lo stesso modello può essere reperito su siti diversi da quello appena detto purché abbia le stesse caratteristiche di quello scaricabile dal ripetuto sito dell’Agenzia delle entrate.

Il modello in argomento si compone del frontespizio, riguardante l’informativa sul trattamento dei dati personali, e delle sezioni nelle quali vanno riportati i dati necessari ad identificare il soggetto che presenta la domanda, la controversia tributaria oggetto di definizione, l’atto impugnato e l’importo dovuto per la definizione. In tale modello vanno anche i codici dei tributi oggetto del ricorso da definire, desumibili dalla suddetta risoluzione 50/E.

La richiesta di definizione deve  essere presentata dal 16 settembre 2022 al 16 gennaio 2023.

La detta istanza deve essere presentata dal  soggetto che ha iniziato la controversia o da chi è subentrato (ad esempio erede, in caso di decesso del ricorrente)..

Insieme alla domanda vanno trasmessi  un documento d’identità di colui che firma l’istanza ed li modello del versamento (modello F24).

È consentita la sostituzione della domanda originaria, barrando la casella “istanza sostitutiva”; tale sostituzione deve avvenire entro la data in cui si potrà presentare la richiesta di definizione detta sopra.

Come pagare

Il versamento dell’importo dovuto per la definizione in parola deve avvenire in unica soluzione. Non è ammesso il pagamento rateali. Per ciascuna controversia tributaria autonoma va effettuato un distinto versamento.

Dall’importo dovuto per la presente definizione vanno scomputate le somme eventualmente versate a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio,  purché non siano state oggetto di rimborso.

Le somme versate in eccedenza rispetto a quanto dovuto per la presente definizione non vengono restituite, né è ammessa la compensazione con eventuali crediti verso l’erario..

Allo scopo di chiarire quanto appena esposto si fa seguire un esempio:

in una vertenza fiscale di 10.000 euro nella quale l?agenzia delle entrate è risultata soccombente in entrambi i gradi del merito, in pendenza di giudizio sono stati versati 7.000 euro, del quale versamento successivamente venivano rimborsati 333 euro perché eccedenti i due terzi da versare in pendenza di giudizio, come disposto dall’art. 68 del decreto legislativo 546/1992 (che disciplina il processo tributario). In sede di definizione agevolata il ricorrente dovrà versare 2.000 euro (perché controversia inferiore a € 50.000), A questo punto il ricorrente ha versato € 4.667 in più che non gli sanno rimborsati.

Quali controversie non rientrano nella definizione

Le seguenti liti fiscali non sono ammesse alla presente definizione agevolata:

  • Le risorse proprie tradizionale e l’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) riscossa all’importazione;
  • Le somme dovute a titolo di aiuti di Stato.

Salvatore Freni

Tag:

Articoli correlati

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Commenta

Ediservice s.r.l. 95126 Catania - Via Principe Nicola, 22

P.IVA: 01153210875 - Cciaa Catania n. 01153210875


SERVIZIO ABBONAMENTI:
servizioabbonamenti@quotidianodisicilia.it
Tel. 095/372217

DIREZIONE VENDITE - Pubblicità locale, regionale e nazionale:
direzionevendite@quotidianodisicilia.it
Tel. 095/388268-095/383691 - Fax 095/7221147

AMMINISTRAZIONE, CLIENTI E FORNITORI
amministrazione@quotidianodisicilia.it
PEC: ediservicesrl@legalmail.it
Tel. 095/7222550- Fax 095/7374001
Change privacy settings
Quotidiano di Sicilia usufruisce dei contributi di cui al D.lgs n. 70/2017