Detrazione Iva, le novità contenute nella riforma - QdS

Detrazione Iva, le novità contenute nella riforma

Salvatore Forastieri

Detrazione Iva, le novità contenute nella riforma

mercoledì 30 Agosto 2023

Le legge delega, nella parte riguardante l’Imposta sul valore aggiunto, impone di “rivedere la disciplina della detrazione”. Previsti importanti effetti di natura finanziaria

ROMA – Fino al 23/4/2017, la detrazione Iva poteva essere operata, al massimo, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui si è verificata l’esigibilità. Ma, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 1 del Dpr 100 del 1998, e in virtù dell’Articolo 2 del Dl n. 50/2017, a partire dal 24/4/2017 la detrazione Iva può essere effettuata, al massimo, “con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo”.

Con circolare n. 1 del 17 gennaio 2018, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un’interpretazione estensiva alla citata disposizione, specialmente chiarendo il rapporto con quanto previsto dal nuovo articolo 25 secondo il quale le fatture passive vanno registrate entro il termine di scadenza della dichiarazione annuale relativa all’anno nel quale il documento è pervenuto al cessionario o committente. Secondo l’Agenzia, per il coordinamento delle due norme occorre ispirarsi ai principi dettati dall’Unione europea e declinati dalla Corte di Giustizia, nel senso che l’esercizio del diritto alla detrazione è subordinato all’esistenza di un duplice requisito:
a) presupposto sostanziale dell’operazione (momento impositivo ed esigibilità);
b) presupposto formale del possesso di una valida fattura di acquisto.

L’applicazione di tale principio fa sì che, ai fini del coordinamento delle norme interne (articolo 19 e articolo 25 del D.P.R. 633/72), si debba considerare, come dies a quo da cui decorre il termine per l’esercizio della detrazione, il verificarsi della duplice condizione dell’esigibilità dell’imposta e del possesso della fattura redatta in conformità dell’articolo 21. In questo modo, la detrazione può essere operata, previa registrazione della fattura, al più tardi entro la data di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui entrambi i menzionati presupposti si sono realizzati.

Praticamente, secondo l’Agenzia delle Entrate, in aderenza ai principi comunitari, il diritto alla detrazione può essere esercitato, dopo il verificarsi del momento dell’esigibilità, nell’anno in cui il soggetto passivo, venuto in possesso del documento, annota il medesimo in contabilità ai sensi dell’articolo 25, facendolo confluire nella liquidazione periodica. Così, volendo fare un esempio concreto, se si tratta di fatture con momento impositivo ed esigibilità nel 2022, ricevute pure nel 2022, la detrazione può avvenire:
a) nella liquidazione mensile relativa al mese di dicembre 2022, ossia entro il 16 gennaio 2023, previa registrazione della fattura secondo le regole ordinarie;
b) nella dichiarazione annuale del 2022 (ossia nella dichiarazione da presentare entro il 30 aprile 2023) previa registrazione in un’apposita sezione del registro acquisti dell’anno 2022.

Se invece si tratta di fatture con momento impositivo ed esigibilità nel 2022, ma ricevute nel 2023, la detrazione può avvenire:
a) in una delle liquidazioni del 2023, previa registrazione in tale anno;
b) nella dichiarazione annuale del 2023 (ossia nella dichiarazione da presentare entro il 30 aprile 2024) previa registrazione in un’apposita sezione del registro acquisti dell’anno 2023.

Quindi, l’anno dell’esigibilità, non è più un termine invalicabile

Secondo la circolare dell’Agenzia delle Entrate, però, è necessario essere in grado di dimostrare la data di ricezione della fattura, dalla quale scaturisce il differimento del termine di detrazione, dato che può emergere anche da una corretta tenuta della contabilità tale da consentire all’Amministrazione Finanziaria di verificare il corretto susseguirsi delle registrazioni dei documenti.

Con l’articolo 14 del Dl 119/2018, è stata concessa una ulteriore semplificazione in materia di detrazione, stabilendo che è possibile detrarre l’Iva relativa alle fatture passive, entro il 16 di ciascun mese, anche se ricevute e annotate entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Ciò, però, a condizione che non si tratti di fatture relative ad operazioni effettuate nell’anno precedente. In pratica, quindi, per le fatture “a cavallo d’anno”, il problema continua a sussistere, nel senso che, se si tratta di una operazione dell’anno precedente (per esempio 2022), ricevendo la fattura entro il 15 del mese di gennaio 2023, non è possibile fare retroagire la detrazione all’anno in cui l’operazione è stata effettuata e si è verificata l’esigibilità.

Le Legge delega, tuttavia, nella parte riguardante l’Imposta sul valore aggiunto (articolo 7 Legge 111 del 9/8/23), prevede al 1° Comma, Lettera D del citato articolo, di “rivedere la disciplina della detrazione per: 1) consentire ai soggetti passivi di rendere la detrazione più aderente all’effettivo utilizzo dei beni e dei servizi impiegati ai fini delle operazioni soggette all’imposta, prevedendo, in particolare, la facoltà di applicare il criterio pro rata di detraibilità ai soli beni e servizi utilizzati da un soggetto passivo sia per operazioni che danno diritto a detrazione sia per operazioni che non danno tale diritto; 2) armonizzare i criteri di detraibilità dell’imposta relativa ai fabbricati a quelli previsti dalla normativa dell’Unione europea; 3) prevedere che, in relazione ai beni e servizi acquistati o importati per i quali l’esigibilità dell’imposta si verifica nell’anno precedente a quello di ricezione della fattura, il diritto alla detrazione possa essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui la fattura è ricevuta.

In pratica, quando sarà varato il Decreto legislativo riguardante la riforma dell’Iva, così come previsto dalla citata lettera D, punto 3, dell’articolo 7, dovrà essere consentito portare in detrazione nell’ultima liquidazione Iva dell’anno, quindi in quella relativa al mese di dicembre, anche l’Iva relativa alle operazioni passive con esigibilità dicembre (dell’anno precedente, per esempio il 2023) anche se le relative fatture pervengono al destinatario nell’anno successivo, ma nel periodo compreso tra l’1 e il 15 gennaio di tale anno (per esempio 2024. E ancora, per le fatture la cui esigibilità è relativa all’anno precedente (per esempio il 2023) ma che pervengono e sono registrate dopo il 15 gennaio dell’anno successivo (per esempio nel mese di marzo 2024), il decreto delegato dovrebbe dare la possibilità di detrarre l’imposta in sede di dichiarazione annuale relativa a tale ultimo anno.

Una novità che, oltre a rendere più aderente il diritto alla detrazione al momento della “esigibilità”, rafforzando il concetto di neutralità dell’Iva, dovrebbe arrecare anche importanti effetti di natura finanziaria ai contribuenti i quali, anticipando la detrazione, potrebbero anche azzerare gli eventuali debiti che dalla dichiarazione Iva dovessero emergere.

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