Dall’1 luglio l’obbligo scatta anche per una serie di contribuenti che ne erano dispensati (Dl 36/’22). Dovranno adeguarsi al sistema Sdi per emettere il documento in formato elettronico
ROMA – Il cosiddetto “Decreto Pnrr-2”, il Dl n.36 del 30 aprile 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (la n. 100 del 30 aprile 2022).
Obbligo di fatturazione elettronica
Tra le novità quella che spicca maggiormente (all’articolo 18) riguarda l’obbligo di fatturazione elettronica per una serie di contribuenti che, fino ad ora, ne erano dispensati.
Parliamo di quelli in “regime forfettario” (all’art. 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190/2014) , quelli che rientrano nel “regime di vantaggio” (art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98), nonché delle associazioni sportive dilettantistiche di cui agli artt. 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, che hanno esercitato l’opzione di cui all’articolo 2 della citata Legge 398/1991 e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000.
Per la verità anche i forfettari, senza esserne obbligati, potevano, e possono ancora, fino al 30 giugno prossimo, emettere fattura elettronica. E ciò allo scopo di beneficiare di un regime premiale che prevede, in caso di fatturato costituito esclusivamente da fatture elettroniche, la riduzione di un anno (da cinque a quattro) del termine di decadenza per l’esercizio dell’attività di accertamento dell’amministrazione Finanziaria. Un regime premiale che, molto probabilmente, dal prossimo 1^ luglio andrà in pensione.
I “forfettari” applicano un’imposta unica
Si ricorda che i soggetti in regime forfettario applicano un’imposta unica (sostitutiva dell’Iva, dell’Irpef delle addizionali e dell’Irap) pari al 15% sul reddito imponibile.
Tale reddito, ai fini del regime in parola, si determina applicando all’ammontare dei ricavi o compensi conseguiti il coefficiente di redditività, determinato in base al codice Ateco di appartenenza di cui all’allegato 4 della Legge 190/2014.
Poi, sul reddito imponibile calcolato in questo modo e tenendo conto delle limitazioni normativamente previste, si applica la citata imposta sostitutiva pari al 15% (o il 5% per le start up ma solo per i primi cinque anni).
Tra i vantaggi del regime forfettario, oltre a quelli come l’esonero dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili, c’è anche l’esonero dalla fatturazione elettronica.
Tale esonero, però, in virtù delle disposizioni recentemente entrate in vigore, verrà meno secondo un preciso calendario.
Se nell’anno 2021 è stato superato l’ammontare di ricavi o compensi (ragguagliati ad anno) di 25mila euro, la fattura elettronica va fatta a partire dal 1° luglio 2022.
Se il fatturato nel 2021 sotto 25.000 euro l’obbligo scatta a gennaio 2024
Se non è stato superato il citato importo il nuovo obbligo scatta dal 1° gennaio 2024.
La legge, ai fini della sanzione in caso di mancata fatturazione in maniera elettronica, non ammette eccezioni, se non per i contribuenti per i quali l’obbligo scatta a partire dal 1^ luglio 2022 per i quali è consentita l’emissione della fattura, senza alcuna penalità, entro il mese successivo a quello in cui viene effettuata l’operazione.
L’estensione dell’obbligo della fattura elettronica è frutto delle direttive dell’Unione Europea. L’Italia, infatti, nel 2021, ha chiesto all’Europa di prorogare l’autorizzazione ad emettere la fattura in maniera elettronica fino al 2024 e, contemporaneamente, la possibilità di esonerare da tale adempimento “le piccole imprese” tra le quali i soggetti che rientrano nel regime forfettario. La proposta italiana è stata accolta.
I contribuenti per i quali a breve entrerà in vigore il nuovo obbligo dovranno provvedere in tempo ad attrezzarsi, al fine di potere gestire adeguatamente tutti gli adempimenti connessi al sistema Sdi (Sistema di Interscambio) per emettere la fattura in formato elettronico.
Si complica la vita ai “contribuenti minimi”
Questa, per la verità, non è una bella notizia. Se da un lato, infatti, si punta alla fatturazione elettronica generalizzata al fine di combattere l’evasione fiscale, dall’altro si complica la vita ai “contribuenti minimi” per molti dei quali la semplicità degli adempimenti costituisce un grosso motivo di attrazione verso gli obblighi fiscali.
Altra novità contenuta nel Decreto Pnrr-2: viene anticipata al 30 giugno 2022 la data, che prima era del 1° gennaio 2023, a partire dalla quale saranno applicabili le sanzioni previste per i soggetti che effettuano attività commerciali o professionali e si rifiutino di accettare il pagamento con carte di debito/credito, tramite Pos.
Si tratta di una sanzione amministrativa composta da due voci: una in misura fissa di 30 euro, ed un’altra sanzione proporzionale pari al 4% del valore della transazione.