Forfettari, dal Fisco in arrivo inviti al ravvedimento - QdS

Forfettari, dal Fisco in arrivo inviti al ravvedimento

Salvatore Forastieri

Forfettari, dal Fisco in arrivo inviti al ravvedimento

mercoledì 27 Settembre 2023

In corso l’invio da parte dell’Agenzia delle Entrate le lettere di compliance per regolarizzare l’infrazione presunta. Regolarizzazione possibile mediante sanzione

ROMA – Stanno arrivando ai contribuenti in regime forfettario numerosissime “Lettere di compliance” (inviti a chiarire o a regolarizzare quanto emerso dall’Anagrafe tributaria dell’Agenzia delle Entrate).
La maggior parte delle segnalazioni riguarda la mancata indicazione degli elementi informativi (spese sostenute) richiesti ai sensi dell’articolo 1 comma 73 della norma di cui al comma 73, dell’articolo 1, della legge 190 del 2014, nel quadro RS del modello Redditi 2022 Persone Fisiche, da parte dei soggetti che hanno applicato il regime forfetario per il periodo d’imposta 2021.

Un’attività, quella in corso da parte dell’Agenzia delle Entrate, che trova fondamento anche nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 325550/2023, del 19 settembre 2023, intitolato “Attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti che hanno applicato, per il periodo d’imposta 2021, il regime forfetario di cui ai commi 54 e seguenti dell’articolo 1 della legge n. 190/2014 e successive modificazioni, per i quali risulta la mancata indicazione degli elementi informativi obbligatori richiesti dalla norma”.

Quindi, lo scopo dichiarato è quello di spronare i contribuenti a regolarizzare l’infrazione (o presunta tale).

La regolarizzazione, sempre secondo l’agenzia, può avvenire tramite il ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, presentando una dichiarazione integrativa e beneficiando della riduzione delle sanzioni in funzione della tempestività della regolarizzazione. La sanzione è in misura fissa, pari a 250 euro, riducibile a seconda della tempestività con la quale il versamento viene effettuato. Ad esempio, la sanzione si riduce ad un ottavo se il pagamento viene effettuato entro un anno dalla violazione o entro il termine della dichiarazione relativa all’anno in cui è commessa la violazione.

Evidentemente, trattandosi di errore formale, se regolarizzato entro il 31 ottobre di quest’anno, potrebbe rientrare nella sanatoria col pagamento, per ogni annualità interessata da violazioni di natura formale, della somma di Euro 200.

Il problema, tuttavia, è che il rilievo contestato, per il quale è stato spedito l’invito a regolarizzarlo, riguarda, come già detto, la mancata comunicazione, nel quadro RS della dichiarazione dei redditi per il 2021, delle spese sostenute dai predetti soggetti in regime forfettario, dati, questi ultimi, che, seppure previsti dalla legge hanno valore assolutamente statistico e che non solo sono assolutamente ininfluenti ai fini della determinazione del tributo dovuto, ma, cosa ancora più importante, costituiscono dati (le spese) di cui l’Amministrazione finanziaria è già in possesso, principalmente attraverso lo SDI, ossia attraverso la fatturazione elettronica.

Un fatto che pare essere in aperto contrasto con quanto previsto dal comma 6 bis del D.L. 34 del 2019 (il così detto “Decreto crescita), laddove si dice che, “all’articolo 1, comma 73, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Gli obblighi informativi di cui al periodo precedente sono individuati escludendo i dati e le informazioni già presenti, alla data di approvazione dei modelli di dichiarazione dei redditi, nelle banche di dati a disposizione dell’Agenzia delle entrate o che è previsto siano alla stessa dichiarati o comunicati, dal contribuente o da altri soggetti, entro la data di presentazione dei medesimi modelli di dichiarazione dei redditi”. Un principio, quest’ultimo, peraltro già sancito dalla Legge n. 241 del 1990 (c.d. “legge sulla trasparenza”).

Insomma, come accade spesso, e come lamentato ufficialmente dagli ordini professionali ed associazioni del settore, pur di “far cassa”, si seguono strade che, probabilmente, specialmente trattandosi di violazioni di lievissimo valore ai fin dell’accertamento, sarebbe meglio evitare, principalmente per far crescere la “tax compliance” che, come è noto, attualmente è particolarmente carente.

Sarebbe stato meglio, qualora si fosse voluto attenzionare questo ramo di violazioni fiscali, che le segnalazioni, anzicché generalizzate, avessero riguardato, caso mai, importi veramente significativi, importi, cioè, che, seppure non comportanti detrazione o deduzione, a causa del regime (forfettario) adottato, potrebbero, seppure astrattamente, essere una spia di illecita applicazione del regime agevolato.

Speriamo pure che anche questo capitolo, quello delle sanzioni, sia destinato ad un’attenta analisi nella redazione della prossima “Riforma tributaria” onde evitare questioni che potrebbero anche essere oggetto di censura da pare delle Corti di Giustizia Tributaria.

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