Indennità congedo parentale, c'è l'aumento all'80% - QdS

Indennità congedo parentale dopo astensione obbligatoria, c’è l’aumento da 30% a 80%

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Indennità congedo parentale dopo astensione obbligatoria, c’è l’aumento da 30% a 80%

Salvatore Freni  |
lunedì 22 Maggio 2023

La Legge di Bilancio 2023 eleva la misura dell’indennità parentale successiva al periodo di astensione obbligatoria post partum.

L’articolo 1, comma 359, della legge 29 dicembre 2022, n.197 (cosiddetta Legge di Bilancio 2023) eleva l’indennità di congedo parentale spettante ai genitori lavoratori dipendenti successivamente al periodo di astensione obbligatoria post partum (pari a tre mesi dopo il parto).

Ricordiamo che l’indennità parentale in argomento è riconosciuta a entrambi i genitori per un periodo di un mese entro i primi sei anni di vita del bambino o dall’adozione/affidamento.

Tale beneficio è riconosciuto ad entrambi i genitori, da fruirne uno solo di essi o entrambi, ma entro il suddetto termine di un mese, ad esempio quindici giorni per ciascuno dei genitori o dieci giorni uno e venti l’altro oppure quindici giorni contemporaneamente entrambi i genitori.

A quanto ammonta l’indennità

L’indennità in argomento, pari all’ottanta per cento della retribuzione goduta dal genitore beneficiario, dopo dell’astensione obbligatoria per gravidanza (due mesi prima della data presunta del parto e, come detto sopra, tre mesi dopo il parto).

Tale percentuale è subordinata alla condizione che il periodo di astensione facoltativa di cui si dice sia compresa entro l’anno 2023. In caso contrario, la stessa sarà corrisposta nella misura del 30%, come era prevista fino al 31 dicembre 2022. Ad esempio, se un beneficiario della presente indennità entrasse in astensione facoltativa il 15 dicembre 2022, egli percepirebbe la presente indennità per 16 giorni (del 15 al 31 dicembre 2022) nella precedente misura del 30% e per 14 giorni (dal 1° al 14 gennaio 2023) nella misura dell’80%..

Altri benefici sono previsti per i genitori il cui reddito è inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione a carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) che per il corrente anno 2023 è pari a 7,328,62 euro i cui 2,5 volte sono pari a 18, 321,55 euro come induca la circolare dell’INPS n. 45 del 16 maggio 2023. con la quale tale Istituto fornisce chiarimenti sul congedo straordinario di cui ci stiamo occupando.

Come presentare la domanda

La domanda di congedo parentale deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei consueti canali:

  • Tramite il portale web www.inps.it, se si è in possesso di identità digitale (SPID, almeno di livello 2, CIE, CNS), utilizzando gli appositi servizi raggiungibili dalla on page > “lavoro” > Congedi, permessi e certificati”;
  • Tramite il contat center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o al numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
  • Tramite gli Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

I datori di lavoro che hanno alle loro dipendenze lavoratori in astensione facoltativa devono indicare quanto dovuto a tali dipendenti per la detta indennità (tanto nell’ipotesi che ad anticipare l’indennità sia il datore di lavoro – che poi porterà tale importo a conguaglio – che nell’ipotesi che la stessa indennità sia corrisposta al lavoratore interessato direttamente dall’INPS) nelle denunce mensili UniEmens del periodo di astensione facoltativa dei dipendenti secondo le istruzioni fornite dall’INPS con la citata circolare n. 45.

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