Legge di Bilancio 2024, ecco il Fisco che verrà - QdS

Legge di Bilancio 2024, ecco il Fisco che verrà

Salvatore Forastieri

Legge di Bilancio 2024, ecco il Fisco che verrà

sabato 11 Novembre 2023

Ma parallelamente va avanti a ritmo serrato anche il lavoro del Governo per l’attuazione della Riforma tributaria. Come cambia la tassazione sugli affitti brevi, sul lavoro domestico, sui prodotti e sullo shopping extra Ue

ROMA – Se da un lato va avanti a ritmo serrato il lavoro del Governo per la formulazione dei Decreti legislativi per la Riforma tributaria, secondo le disposizioni della legge delega n. 11 del 9 agosto scorso, procedono parallelamente i lavori per la prossima Legge di Bilancio 2024, che nella fase attuale si compone di 109 articoli.
Queste le più importanti novità di natura fiscale.

1) Si riconosce, in via eccezionale e per i periodi di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024, per i rapporti di lavoro dipendente, escluso il lavoro domestico, un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 6 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo di 2.692 euro mensili, al netto del rateo di tredicesima. Tale esonero è di 7 punti percentuali a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima (articolo 5);

2) La riduzione transitoria da 10 a 5 punti percentuali, dell’aliquota dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali regionali e comunali, già prevista per le corrispondenti erogazioni nell’anno 2023, si estende ai premi e alle somme erogati nell’anno 2024, , concernente alcuni emolumenti retributivi dei lavoratori dipendenti privati (premi di risultato e forme di partecipazione agli utili d’impresa). (art.7);

3) Viene rideterminata, per il 2024, la misura del canone di abbonamento Rai ad uso privato che passa da Euro 90 ad Euro 70. (articolo 8)

4) Viene differita al 1° luglio 2024 l’entrata in vigore dell’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (cd. plastic tax) e dell’imposta sul consumo delle bevande analcoliche (cd. sugar tax). (articolo 11, comma 1)

5) Aumenta dal 5 al 10% l’aliquota Iva di alcun i prodotti per l’igiene e per i bambini che l’anno scorso avevano subito la riduzione di aliquota. Parliamo dei pannolini, degli assorbenti e di alcuni prodotti per la prima infanzia, compresi i seggiolini da installare sulle autovetture (art. 11, comma 2);

6) Si dispone la piena interoperabilità delle banche dati dell’Agenzia delle Entrate e dell’Istituto nazionale della previdenza sociale al fine di contrastare l’evasione fiscale nel settore del lavoro domestico. (articolo 17);

7) Modificando l’articolo 4 del Dl 50/2017, passa dal 21% al 26% la tassazione, con cedolare secca, delle “locazioni brevi” riguardanti appartamenti in quantità almeno pari a due. (Resta quindi il 21% in caso di un solo immobile). La “locazione breve” si definisce tale se l’immobile (appartamento) viene dato in affitto per non più di trenta giorni. Se gli immobili dati in “locazione breve”, oltre ad essere più di uno sono anche più di quattro, si presume l’esercizio di impresa e scatta l’applicazione della tassazione diretta ordinaria oltre all’applicazione dell’Iva. In caso di intervento di soggetti intermediari che gestiscono portali telematici, la ritenuta resta pari al 21% e l’imposta si intende pagata a titolo di acconto qualora l’imposta da pagare risulti maggiore (mancata opzione o numero maggiore di immobili dati in affitto) (art. 18);

8) Sempre in tema di locazioni brevi, con la modifica del comma 5-bis del citato articolo 4 del Dl 50/2017, i soggetti non residenti che gestiscono portali telematici (come Airbnb) e che, oltre a mettere in contatto proprietario e locatario, incassano il relativo canone, versano le ritenute operate (e certificano con il modello 770) attraverso un rappresentante fiscale ovvero, se ne sono privi, con l’istituzione di una stabile organizzazione. Se si tratta di soggetto UE senza stabile organizzazione, può eseguire il versamento direttamente o tramite rappresentante fiscale (art.18);

9) Prevista, a partire dal 1 gennaio 2024, una speciale “plusvalenza” in caso di cessione di beni immobili che hanno beneficiato del superbonus 110%. Più in particolare sono tassabili come “redditi diversi” le plusvalenze conseguenti alla rivendita dell’immobile entro i dieci anni dalla conclusione dei lavori agevolati. Ai fini della determinazione della plusvalenza (differenza tra corrispettivo di vendita e costi sostenuti), in caso di fruizione del superbonus da non più di 5 anni, “con cessione del credito” o “sconto in fattura”, non si tiene conto delle spese relative agli interventi effettuati. Quando si siano conclusi e nelle medesime ipotesi prima citate, da più di cinque anni, le spese degli interventi si considerano detraibili solo nella misura del 50%. L’eventuale plusvalenza speciale può essere assoggettata all’imposta sostitutiva del 26%. (art. 18 commi da 2 a 5);

10) Passa da 154,94 (300.000 Lire) a 70 Euro la “Tax free shopping”, ossia l’importo massimo che i privati, extra Ue, possono spendere senza applicazione dell’Iva acquistando beni trasportati nei bagagli personali (art.19):

11) Si riconosce agli esercenti attività d’impresa che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio la facoltà, relativamente al periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023, di adeguare le esistenze iniziali dei beni (di cui all’articolo 92 del testo unico delle imposte sui redditi -Tuir) (Art. 20);

12) Si prevede che l’Agenzia delle Entrate, sulla base di apposite liste selettive predisposte con numerose banche dati, effettui specifiche verifiche sulle unità immobiliari interessate dalle agevolazioni Superbonus per operare i controlli sulle variazioni di consistenza, categoria e classe accertate in catasto in caso di presentazione della dichiarazione di variazione dello stato dei beni. (art. 21);

13) Per l’acquisto di autoveicoli e veicoli, anche nuovi, provenienti da San Marino o Città del Vaticano, viene previsto il pagamento diretto dell’Iva tramite modello F24 per l’immatricolazione e voltura (art. 23 c.6);

14) Si aggiunge il comma 15-bis 3 all’articolo 35 del Dpr 633/1972 che prevede una garanzia dopo la notifica da parte dell’ufficio di un provvedimento che accerta la sussistenza dei presupposti per la cessazione della partita Iva, in relazione al periodo di attività nei confronti dei contribuenti che nei 12 mesi precedenti abbiano comunicato la cessazione dell’attività (art, 23, c.12);

15) Viene introdotto il comma 49-quinquies all’art. 37 del Dl 223/2006, che prevede che “per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori ad euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La previsione di cui al periodo precedente cessa a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate” (art, 23 c. 7 lett. b).

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