Circolare Inps n. 25/2019: la scadenza riguarda tutti i soggetti iscritti alla gestione Ivs. Il reddito minimo annuo per la determinazione degli importi dovuti è di 15.878 euro
ROMA – Entro il prossimo 2 dicembre (il 30 novembre cade di domenica) i contribuenti iscritti alla gestione Ivs artigiani e commercianti dovranno versare il secondo acconto per l’anno 2019 dei contributi previdenziali.
I soggetti iscritti alla Gestione Ivs sono i titolari di imprese individuali artigiane e commerciali; i soci di società artigiane e commerciali tenuti al versamento di contributi previdenziali sia per sé stessi, in quanto titolari di una propria posizione assicurativa, sia per le persone che prestano la propria attività lavorativa nell’impresa, quali familiari collaboratori e coadiuvanti.
Per la determinazione degli importi dovuti, la circolare Inps n. 25/2019 ha stabilito che, per l’anno 2019:
– il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo Ivs dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a 15.878 euro;
– il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi Ivs è pari a 78.572 euro per i soggetti iscritti alla Gestione con decorrenza anteriore al primo gennaio 1996. Mentre, per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari a 102.543 euro;
I contributi per la quota eccedente il reddito minimale di 15.878 euro annui sono dovuti sulla base delle aliquote previste. I redditi massimali e le aliquote contributive sono quindi riepilogati così:
– Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore a 21 anni: artigiani 24%, commercianti 24,09%;
– Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore a 21 anni: artigiani 21,45%, commercianti 21,54%.
La riduzione contributiva al 21,45 % (artigiani) e 21,54% (commercianti) è applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni.
Il contributo calcolato sul reddito “minimale” risulta così suddiviso:
– Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore a 21 anni: artigiani (€ 3.818,16 (3.810,72 Ivs + 7,44 maternità), commercianti (€ 3.832,45 (3.815,01 Ivs + 7,44 maternità);
-Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore a 21 anni: artigiani (€ 3.413,27 (3.405,83 Ivs + 7,44 maternità), commercianti (€ 3.427,56 (3.420,12 Ivs + 7,44 maternità).
Per i periodi inferiori all’anno solare, il contributo sul “minimale” rapportato a mese risulta pari a:
– Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore a 21 anni: artigiani (€ 318,18 (3.17,56 Ivs + 0,62 maternità); commercianti (€ 319,37 (318,75 Ivs + 0,62maternità).
– Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore a 21 anni: artigiani € 284,44 (283,82 Ivs+ 0,62 maternità), commercianti (€ 285,63 (285,01 Ivs + 0,62 maternità).
Per i titolari di impresa individuale in contabilità ordinaria il rigo da considerare per il calcolo dell’acconto è il rigo RF101 del modello Redditi 2019, mentre gli imprenditori in contabilità semplificata il reddito da considerare è quello indicato al rigo RG36.
I soci di società di persone, i collaboratori di imprese familiari e i soci di società trasparenti che dichiarano i redditi nel quadro Rh, per il calcolo dell’acconto contributivo dovuto, il dovranno far riferimento al rigo Rh14, mentre per i soggetti che hanno adottato il “regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità” il reddito di riferimento per il calcolo dei contributi è quello dichiarato nel quadro LM, al rigo LM6 meno il rigo LM9.
Per i contribuenti in regime forfetario il reddito di riferimento per il calcolo dei contributi è invece quello dichiarato al rigo LM34 – il rigo LM37. Con particolare attenzione per i soggetti forfetari che hanno optato per il regime contributivo agevolato, in quanto i contributi vanno ridotti del 35%.
Per quanto riguarda i metodi di determinazione degli acconti 2019 in vista della novità introdotta dal D.L. n. 124/2019 che ha modificato la percentuale dell’importo dovuto del secondo acconto dal 60% al 50%, la recente risoluzione 93/E del 12 novembre dell’Agenzia delle Entrate non riporta alcuna riduzione dell’acconto Inps che resta invariato al 60%.