Esuberi e assunzioni, lo strano caso dell’Istituto Incremento Ippico - QdS

Esuberi e assunzioni, lo strano caso dell’Istituto Incremento Ippico

Raffaella Pessina

Esuberi e assunzioni, lo strano caso dell’Istituto Incremento Ippico

mercoledì 29 Settembre 2021

Ne licenzia 8 ma continua ad imbarcare precari. Da anni la Corte dei Conti certifica il sovrannumero del personale. I dipendenti accusano: "Potevamo essere ricollocati"

In Sicilia, terra di paradossi, accade che 8 dipendenti regionali, in una fascia d’età tra i 50 e i 60 anni, vincitori di regolare concorso, vengano licenziati perché risultati in esubero in un Ente tutt’altro che in dismissione, visto che la Regione siciliana ci ha investito invece molto denaro. Il fatto desta ancora più perplessità, visto che i dipendenti regionali in esubero di solito vengono ricollocati (o, per meglio dire, parcheggiati) in altri enti o uffici regionali, o se vicini alla pensione, vengono agevolati. Senza contare che la Regione siciliana si appresta ad assumere a tempo determinato la bellezza di 300 precari. Qual è la logica dietro questa scelta?

Ma torniamo ai dipendenti dichiarati in esubero: essi fanno parte dell’Istituto per l’incremento ippico per la Sicilia, ente che ha sede a Catania e con due succursali, una a San Fratello, l’altra a Militello Val di Catania, dove si gestisce anche la tenuta di Ambelia. Qui si è svolta nel luglio scorso la terza edizione della Fiera mediterranea del cavallo.
La vicenda è complessa ma cercheremo di fare ordine e di raccontare i fatti. Tutto prende l’avvio con la approvazione della legge regionale n. 17 del 16 ottobre 2019, che altro non è che il Collegato della legge di Stabilità regionale 2019. All’art 2, peraltro impugnato, il governo propone una rimodulazione della pianta organica dell’Istituto, fissando a 18 le unità, in cui viene compreso un dirigente, contro le 31 che c’erano in precedenza.

L’articolo in questione però è stato impugnato con delibera del Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2019 perché la rimodulazione e la gestione degli esuberi non è di competenza regionale e manca la relazione tecnica prevista dall’articolo 17 della legge n.196 del 2009 che indichi nel dettaglio l’assenza di effetti di questa norma sulla finanza regionale.

Contro questa rimodulazione è intervenuto il Movimento Cinquestelle e durante la seduta d’Aula del 25 settembre 2019 l’assessore regionale alle infrastrutture e mobilità Marco Falcone aveva assicurato che il personale in esubero sarebbe stato ricollocato, citando l’articolo 33 della legge 165 (Testo unico del pubblico impiego), che prevede la mobilità in altri rami dell’amministrazione (per esempio alla Resais, oggi Sas).

Passa il tempo e la deputata regionale Jose Marano presenta il 17 settembre del 2020 una interrogazione (n. 1727) per ottenere la ricollocazione degli 8 dipendenti, ma in attesa di una risposta dal governo, viene nominato con decreto assessoriale (n.116 del 2 novembre 2020) un commissario per applicare la rimodulazione del personale dell’Ente. Si tratta di Vito Sinatra, dirigente regionale in pensione e sindaco di Castronovo di Sicilia.

Il 19 luglio di quest’anno, nonostante le assicurazioni da più parti, gli otto dipendenti hanno ricevuto una lettera raccomandata con la quale si stabilisce per loro la mobilità per due anni con lo stipendio all’80%. Il provvedimento era stato sospeso per venti giorni per un tavolo di confronto con i sindacati che però non ha portato a nulla. E quindi è partito quello che il Movimento Cinquestelle definisce un ammortizzatore sociale a tutti gli effetti a cui segue il licenziamento e due anni di Naspi che prevede uno stipendio al 75% nei primi tre mesi, con una diminuzione del 3% ogni mese successivo.

Per i sindacati Fp Cgil, Uil Fpl e Sadirs “l’Istituto ha agito senza rispettare alcuna delle procedure previste dalla norma sul pubblico impiego. Non è stata, infatti, fornita alcuna informativa e comunicazione preventiva alle organizzazioni sindacali e non è stato posto in essere alcun tentativo concreto di mettere in atto forme di mobilità verso altri enti”.

Il dirigente generale Alfredo Alessandra: “Ricollocazione? Non decido io

Otto dipendenti dell’Istituto Incremento Ippico sono risultati in esubero e sono stati messi in mobilità: a proposito di una loro eventuale ricollocazione, sostengono che in tal senso non è stato fatto nessun tentativo. È così? La Corte dei Conti ha certificato in più occasioni il sovrannumero del personale della Regione siciliana: come mai l’esubero è stato riscontrato solo presso l’Istituto che Lei dirige?

Queste le domande che abbiamo posto ad Alfredo Alessandra, dg dell’Istituto Incremento Ippico che ci risponde così: “In merito alla vicenda della messa in disponibilità di 8 dipendenti dell’Ente chiarisco che l’eventuale loro ricollocazione non è di competenza dello scrivente. Ho applicato la procedura inviando all’Assessorato al Lavoro l’elenco dei soggetti per un eventuale loro impiego presso altre amministrazioni. L’esubero scaturisce dall’applicazione della L. 16/10/2019 n. 17 art. 2 con la quale il governo regionale ha ridotto la pianta organica da 26 a 16 unità. Oggi risultano messi in disponibilità 7 dipendenti in quanto purtroppo un collega è deceduto qualche giorno addietro”.

Salvatore Soldano è uno degli otto dipendenti dell’Istituto Incremento Ippico “in esubero”.

Soldano, come vi state difendendo dal provvedimento assunto nei vostri confronti da parte del governo regionale?
“Ci sono in merito due vertenze in corso: una da parte dei sindacati di categoria, un’altra da parte nostra, ossia dei dipendenti che si trovano ad affrontare una vicenda che ha dell’assurdo. La nostra udienza si è tenuta il giorno 15 settembre e attendiamo la decisione del giudice a breve. Mentre l’udienza dei sindacati, prevista per il 10 settembre, è stata rinviata al primo ottobre perché era stata impugnata solo la delibera del commissario Sinatra, invece bisognava impugnare anche la determina del direttore Alessandra, che è uscita successivamente”.

Ci sono già stati dei precedenti di licenziamenti dall’amministrazione pubblica?
“Di fatto non è mai successa una situazione di questo tipo: siamo stati assunti nel 92 con regolare concorso e abbiamo sulle spalle 30 anni di servizio. Quando siamo stati assunti siamo entrati con la qualifica di agente tecnico, nel 2000 questa figura è scomparsa e siamo stati riclassificati con la qualifica superiore di istruttore direttivo e non possiamo più svolgere le funzioni precedenti, che sono quelle della cura degli animali e si è creata questa eccedenza di personale, che siamo noi. Potevamo essere ricollocati presso altri enti regionali, come sempre successo alla regione, dove c’è carenza di istruttori direttivi. Il governo non ha voluto seguire quanto prescrive l’articolo 33 comma dopo comma, effettuando prima una ricognizione presso tutti gli enti prima di decidere la mobilità. Io ritengo incomprensibile questo accanimento del governo nei nostri confronti. Il presidente Musumeci peraltro aveva detto che il personale in esubero poteva essere ricollocato all’ispettorato agrario dove c’è carenza di personale con la nostra qualifica”.

Art. 33 Tupi

1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall’articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.
2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.
3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.
4. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente responsabile deve dare un’informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area.
5. Trascorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 4, l’amministrazione applica l’articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in subordine, verifica la ricollocazione totale o parziale del personale in situazione di soprannumero o di eccedenza nell’ambito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà, ovvero presso altre amministrazioni, previo accordo con le stesse, comprese nell’ambito della regione tenuto anche conto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 29, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché del comma 6.6. I contratti collettivi nazionali possono stabilire criteri generali e procedure per consentire, tenuto conto delle caratteristiche del comparto, la gestione delle eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad altre amministrazioni al di fuori del territorio regionale che, in relazione alla distribuzione territoriale delle amministrazioni o alla situazione del mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi nazionali. Si applicano le disposizioni dell’articolo 30.
7. Trascorsi novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 4 l’amministrazione colloca in disponibilità il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell’ambito della medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni nell’ambito regionale, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione secondo gli accordi di mobilità.
8. Dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto ad un’indennità pari all’80 per cento dello stipendio e dell’indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento dell’indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa. È riconosciuto altresì il diritto all’assegno per il nucleo familiare di cui all’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.

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