Riecco l’adesione ai processi verbali di constatazione con sanzione ridotta - QdS

Riecco l’adesione ai processi verbali di constatazione con sanzione ridotta

Salvatore Forastieri

Riecco l’adesione ai processi verbali di constatazione con sanzione ridotta

mercoledì 08 Maggio 2024

Necessario un avvio delle pratiche correlate entro i trenta giorni successivi alla data di consegna del verbale

ROMA – Con l’articolo 1 del Dlgs numero 13 del 12 febbraio 2024, emanato in attuazione della Legge 111 del 9 agosto 2023 (Legge delega sulla riforma tributaria), oltre al contraddittorio preventivo obbligatorio (tranne che per gli atti esclusi indicati nel provvedimento del 24 aprile 2024) è stato pure previsto, con l’introduzione dell’articolo 5-quater nel Dlgs 19 giugno 1997 n. 218 (intitolato “Adesione ai verbali di constatazione”), con decorrenza dal 30 aprile scorso, che il contribuente può prestare adesione anche ai verbali di constatazione redatti ai sensi dell’articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, numero 4, senza condizioni o, al massimo, condizionandola alla rimozione di errori manifesti.

L’adesione, che, con l’eccezione prima citata, può avere a oggetto esclusivamente il contenuto integrale del verbale di constatazione, deve avvenire entro i trenta giorni successivi alla data della consegna del verbale mediante comunicazione, da parte del contribuente, al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate indicato nel verbale e all’organo che lo ha redatto.

Nella comunicazione di adesione deve risultare: a) la data di consegna del processo verbale di constatazione; b) gli uffici e l’organo verificatore destinatari della comunicazione; c) i dati e i recapiti del soggetto verificato; d) tutti i periodi di imposta oggetto di rilievo nel pvc; e) in caso di opzione per l’adesione condizionata, l’indicazione puntuale e motivata degli errori manifesti di cui si chiede la rimozione; f) la sottoscrizione della comunicazione.

In presenza di adesione condizionata, nei dieci giorni successivi alla comunicazione, l’organo che ha redatto il verbale può correggere gli errori indicati dal contribuente mediante aggiornamento del verbale, informandone immediatamente il contribuente e il competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate. I termini per l’accertamento sono in ogni caso sospesi fino alla comunicazione dell’adesione del contribuente e comunque non oltre la scadenza del trentesimo giorno dalla consegna del verbale di constatazione. Nel caso di adesione integrale al processo verbale, entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione del contribuente, il competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate notifica l’atto di definizione dell’“accertamento parziale”.

Nel caso di adesione subordinata alla correzione di errori manifesti, il predetto termine di 60 giorni decorre dalla comunicazione effettuata all’Agenzia delle Entrate da parte dell’organo che ha redatto il verbale e in caso di mancato recepimento della correzione dei rilievi il contribuente potrà, in ogni caso, ricorrere all’adesione senza condizione, a patto che non siano ancora trascorsi i 30 giorni dalla consegna del verbale e che presenti una nuova istanza.

Avvenuta la definizione, con la notifica del relativo atto da parte dell’Ufficio, le sanzioni applicabili sono ridotte a un sesto del minimo edittale (la metà della misura – un terzo – prevista in caso di accertamento con adesione) e le somme dovute risultanti dall’atto di definizione devono essere versate entro 20 giorni, oppure rateizzate (ai sensi dell’articolo 8 della stessa legge 218/97 e successive modificazioni) in 8 rate trimestrali oppure in 16 rate qualora l’importo sia superiore a 50.000 euro, con interessi al saggio legale calcolati dal giorno successivo alla data di notifica dell’atto di definizione.

In caso di mancato pagamento, il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate provvede all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle predette somme a norma dell’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Recentemente, più precisamente in data 2 maggio scorso, l’Agenzia delle Entrate, pur senza apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia medesima, ha predisposto il modello, reperibile nell’apposita sezione del proprio sito istituzionale che, dopo la regolare compilazione, può essere consegnato, ai fini dell’adesione ai processi verbali di constatazione, all’ufficio direttamente, tramite raccomandata postale con A/R (allegando copia del documento di riconoscimento) o tramite Pec. Con il citato modello, l’Agenzia ribadisce la necessità, ai fini della validità della definizione, di coinvolgere tutti i rilievi del verbale.

Volendo riepilogare gli adempimenti relativi alla definizione dei processi verbali, vengono di seguito indicate le diverse fasi con il relativo termine: richiesta di definizione all’Agenzia delle Entrate o all’organo che ha redatto il verbale, entro 30 giorni dalla sua consegna; in caso di adesione “condizionata”, l’organo che ha redatto il verbale può correggere gli errori indicati dal contribuente: entro i dieci giorni successivi alla comunicazione; il competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate notifica l’atto di definizione dell’ “accertamento parziale”, entro 60 giorni dalla data della richiesta di definizione presentata dal contribuente; nel caso di adesione “condizionata” (ossia subordinata alla correzione di errori manifesti), l’ufficio dell’Agenzia delle entrate notifica l’atto di definizione dell’“accertamento parziale”, entro 60 giorni decorrente dalla comunicazione effettuata all’Agenzia delle Entrate da parte dell’organo che ha redatto il verbale; le somme dovute risultanti dall’atto di definizione devono essere versate, entro 20 giorni dalla sua notifica. Vi è anche la possibilità di una rateizzazione in otto tranche trimestrali, ovvero in 16 rate qualora l’importo sia superiore a 50.000 euro.

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